Emersione lavoro irregolare, onere probatorio del requisito redditizio (TAR Lazio n. 1642 del 28.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di emersione da lavoro irregolare disciplinato dall’art. 103 del d.l. n. 34/2020, l’onere di dimostrare il requisito reddituale del datore di lavoro grava sull’istante, che deve fornire riscontro documentale già in fase procedimentale, in risposta al preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241/1990. Contestazioni generiche, non supportate da alcun documento, non assolvono tale onere e non inficiano la legittimità del diniego. In presenza di un provvedimento plurimotivato, ciascuna ragione ostativa è di per sé sufficiente a sorreggere la determinazione amministrativa, con la conseguenza che la fondatezza anche di una sola di esse rende il ricorso infondato.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Prefettura di Roma, in data 18 dicembre 2023, ha respinto l’istanza di emersione da lavoro irregolare presentata il 7 agosto 2020 ai sensi dell’art. 103, comma 1, del d.l. n. 34/2020.

Il diniego si fonda sul parere negativo dell’ITL e della Questura: da un lato il reddito imponibile del datore di lavoro non raggiungerebbe la soglia richiesta per la seconda assunzione; dall’altro il beneficiario risulterebbe segnalato nel sistema Schengen dall’Olanda, ai sensi dell’art. 103, comma 10, lett. b), del d.l. n. 34/2020. Il ricorrente ha dedotto la violazione di legge sul requisito reddituale e l’eccesso di potere, sostenendo che la segnalazione non sarebbe ostativa perché riferita a una causa di espulsione diversa da quella presupposta. L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza del 2 maggio 2024.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la natura del provvedimento come plurimotivato: il rigetto poggia su due circostanze autonome, la mancata dimostrazione del livello reddituale e la segnalazione Schengen. Ciascuna di esse, osserva il Tribunale, è di per sé sufficiente a sostenere la valutazione negativa dell’Amministrazione.

Sul primo profilo il TAR rileva che il ricorrente si è limitato a dedurre che il requisito sarebbe confermato dalla “documentazione in atti”, senza allegare alcun riscontro. La circostanza è smentita sia dagli atti di giudizio, sia dal provvedimento gravato, dal quale emerge che neppure in fase procedimentale gli interessati avevano prodotto documentazione nel termine assegnato con il preavviso di rigetto. Il requisito reddituale, previsto ai fini dell’ammissibilità della domanda, resta pertanto indimostrato.

Quanto alla segnalazione Schengen, il Tribunale la considera già di per sé sufficiente a giustificare il rigetto in base all’attuale formulazione dell’art. 103, comma 10, lett. b), del d.l. n. 34/2020. Il Collegio dà atto che il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 3759/2025, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della medesima disposizione, in riferimento agli artt. 3, 11 e 117 della Costituzione, nella parte in cui prevede l’automatismo ostativo della segnalazione, precludendo all’amministrazione la verifica in concreto della pericolosità e dei requisiti per l’accoglimento.

La pronuncia non si spinge oltre su tale questione, perché la carenza reddituale è motivo autonomo e assorbente. Il ricorso è quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *