Aggiornamento tariffario subordinato all’approvazione del PEF e obbligo di interlocuzione in buona fede (TAR Valle d’Aosta n. 17 del 07.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di concessioni autostradali, il sistema tariffario è inscindibilmente collegato al Piano economico-finanziario (PEF): l’aggiornamento delle tariffe presuppone la previa approvazione del PEF aggiornato, conformemente alle prescrizioni vincolanti dell’Autorità di regolazione dei trasporti. Il parere ART ha natura vincolante per il concedente. Il mancato perfezionamento dell’iter di aggiornamento del PEF costituisce ostacolo procedimentale, e non solo di merito, al riconoscimento di qualsivoglia incremento tariffario. L’adeguamento tariffario una tantum pari all’indice di inflazione programmata, previsto dall’art. 14, comma 1, della legge n. 193/2024 per l’anno 2024, non introduce una rivalutazione automatica e permanente delle tariffe per i concessionari con PEF scaduto. L’Amministrazione concedente, a fronte di una proposta di PEF coerente con la regolazione ma che produca incrementi tariffari ritenuti insostenibili per l’utenza, non può limitarsi a invitare il concessionario a presentare una nuova proposta, ma deve attivare una interlocuzione in buona fede, indicando possibili soluzioni (quali la diversa allocazione del rischio o il ricorso a finanziamenti pubblici).
Il Fatto
Il gestore di una concessione autostradale, con PEF scaduto dal 2013, impugnava dinanzi al TAR il diniego di aggiornamento tariffario per l’anno 2025, fondato sulla mancata approvazione del nuovo PEF e sulla necessità di adeguamento alla regolazione dell’Autorità di regolazione dei trasporti. Con separato ricorso, la società impugnava il rigetto della propria proposta di PEF per il periodo 2024-2028, ritenuta dal Ministero non sostenibile per l’utenza alla luce degli incrementi tariffari prospettati, con invito a formulare una nuova proposta.
La Motivazione della Corte
Il TAR, riuniti i ricorsi per connessione, ha respinto l’eccezione di incompetenza territoriale, rilevando che la nota ART impugnata non era autonoma lesiva né indirizzata alla ricorrente. Nel merito, richiamato il quadro normativo come consolidato dalla Corte costituzionale n. 147 del 2025 (che ha caducato l’art. 13, comma 3, del decreto-legge n. 162/2019 e le norme di reiterata proroga), il Collegio ha chiarito che la declaratoria di illegittimità costituzionale ha inteso sanzionare l’inerzia del concedente, non già recidere il nesso tra approvazione del PEF e aggiornamento tariffario.
La regolazione ART, di natura vincolante anche per le concessioni in essere con PEF scaduto, impone che la definizione delle tariffe avvenga all’interno di un PEF approvato, che attesti l’equilibrio economico-finanziario della gestione e la corretta allocazione dei rischi tra le parti. Il diniego tariffario per il 2025 è stato pertanto ritenuto legittimo, non essendo configurabile un diritto alla rivalutazione automatica: l’adeguamento pari al 2,3% riconosciuto per il solo anno 2024 dall’art. 14, comma 1, della legge n. 193/2024 aveva carattere eccezionale e una tantum, come desumibile dalla diversa disciplina dettata dal comma 2 per le concessioni con PEF scadenti successivamente.
Quanto al diniego di approvazione del PEF, il TAR ne ha invece rilevato l’illegittimità nella parte in cui il Ministero, pur riconoscendo la coerenza della proposta con le delibere ART, si è limitato a contestare la insostenibilità degli incrementi tariffari per l’utenza, senza attivare alcuna concreta interlocuzione. La sostenibilità tariffaria, criterio non predeterminato ma ragionevole e proporzionato, costituisce il risultato di un composito bilanciamento di scelte – relative a tariffe, rischio del concessionario e finanziamento pubblico – che deve essere concordato tra le parti, ciascuna delle quali è tenuta a comportarsi secondo buona fede nelle trattative e ad assumersi la propria quota di responsabilità per il buon esito dell’accordo.
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Nota della Redazione
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