Decadenza dagli incentivi fotovoltaici e comunicazione di fine lavori (Cons. Stato n. 6820 del 07.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il potere di verifica e controllo riconosciuto al Gse dall’art. 42, comma 3, d.lgs. n. 28/2011 ha natura di decadenza e non di autotutela decisoria, con conseguente inapplicabilità dell’art. 21-nonies legge n. 241/1990 e dei relativi limiti temporali. La novella recata dall’art. 56, commi 7 e 8, d.l. n. 76/2020, convertito con modificazioni in legge n. 120/2020, non muta la natura del potere, ma ne subordina l’esercizio ai presupposti dell’autotutela. Ai fini dell’accesso agli incentivi, l’art. 1-septies d.l. n. 105/2010, convertito in legge n. 129/2010, impone non solo la conclusione dell’installazione entro il 31 dicembre 2010, ma anche l’invio, entro la medesima data, della comunicazione di fine lavori al Comune competente. Tale onere prescinde dal regime edilizio dell’impianto ed è presupposto indefettibile del beneficio.

Il Fatto

Una società titolare di un impianto fotovoltaico aveva ottenuto dal Gse, nel 2011, l’ammissione agli incentivi del c.d. Secondo Conto Energia. Nel 2015 il Gestore avviava un procedimento di verifica e, nel 2020, disponeva la decadenza dalle tariffe incentivanti e la restituzione di quanto percepito, per un importo di oltre ottantanomila euro. A fondamento dei provvedimenti il Gestore poneva due rilievi: la tardività della comunicazione di fine lavori al Comune rispetto al 31 dicembre 2010 e l’avvenuta realizzazione dell’impianto in esecuzione di un obbligo normativo, circostanza che ne precludeva l’accesso agli incentivi.

La società impugnava gli atti davanti al TAR Lazio, che respingeva il primo ricorso e accoglieva in parte i motivi aggiunti, annullando il rigetto dell’istanza di riesame per mancanza di preavviso di rigetto e per omesso esercizio del potere di bilanciamento. La società proponeva appello; il Gse resisteva, eccependo l’improcedibilità dell’ultima censura.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato muove dalla qualificazione del potere esercitato dal Gestore. Il Gse non annulla un proprio precedente provvedimento, ma accerta, in via vincolata, la carenza originaria dei requisiti di legge: si tratta di decadenza, non di autotutela. Ne deriva l’estraneità dell’art. 21-nonies legge n. 241/1990 al perimetro della fattispecie. La Corte richiama sul punto Cons. Stato, Sez. IV, n. 2682 del 2020, Cons. Stato, Sez. IV, n. 594 del 2021, nonché l’Adunanza plenaria n. 18 del 2020, e ricorda che la novella dell’art. 56 d.l. n. 76/2020 non ha natura di interpretazione autentica.

Quanto alla comunicazione di fine lavori, il Collegio osserva che la nota comunale depositata in appello attesta l’esistenza di una comunicazione datata 9 dicembre 2010, ma non prova la data del suo invio. L’unica comunicazione con data di ricezione certa reca il protocollo del 14 marzo 2011, dunque successiva al termine finale. Il deposito documentale, pur ammesso per completezza istruttoria nonostante il divieto dell’art. 104, comma 2, c.p.a., non è quindi dirimente.

L’ulteriore rilievo della Corte è decisivo e assorbente: l’impianto è stato realizzato in adempimento della delibera della Giunta regionale dell’Emilia-Romagna n. 156 del 2008, emanata in attuazione del d.lgs. n. 192/2005 e della legge n. 296/2006. Il Comune ha confermato che il titolo abilitativo contemplava l’impianto “in ottemperanza” a tale delibera. Trova dunque applicazione l’art. 9, comma 3, d.m. 19 febbraio 2007, che esclude le tariffe incentivanti per gli impianti realizzati ai fini del rispetto di obblighi discendenti dal citato decreto legislativo o dalla legge n. 296/2006.

La Corte esclude infine che il termine di conclusione del procedimento sia perentorio e che la decurtazione dell’incentivo possa sostituire la decadenza: la riduzione presuppone violazioni di minore entità e non è configurabile in presenza di violazioni rilevanti. L’appello è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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