Rinunzia agli atti in appello contabile con accettazione senza riserve (Corte dei Conti Sez. I App. n. 93 del 29.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di appello contabile la rinunzia agli atti del processo, disciplinata dall’art. 110 c.g.c., è ammissibile in qualunque stato e grado della causa e produce i suoi effetti solo dopo l’accettazione della controparte, che non è efficace se contiene riserve o condizioni. Accertata la regolarità della rinunzia e dell’accettazione, il giudice dichiara l’estinzione del processo e la sentenza di primo grado passa in giudicato. Alla declaratoria di estinzione non consegue alcuna pronuncia sulle spese.
Il Fatto
La vicenda trae origine da un giudizio di responsabilità amministrativa promosso dalla Procura regionale davanti alla Sezione giurisdizionale per la Campania nei confronti dei sindaci pro-tempore di un ente locale, ai quali era contestato un danno erariale derivante dall’instaurazione e dal rinnovo di rapporti di lavoro ritenuti inibiti all’ente.
Con la sentenza di primo grado uno dei convenuti era stato condannato al pagamento di una somma in favore del Comune, oltre rivalutazione e interessi; l’altro era stato assolto. Avverso tale decisione il condannato proponeva appello, chiedendo la riforma della sentenza e, in via subordinata, una diversa determinazione del danno. Nel corso del grado di appello l’appellante rinunziava agli atti del processo; la Procura generale accettava la rinunzia senza riserve e condizioni.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la disciplina dell’art. 110 c.g.c. Le parti possono rinunziare agli atti del processo in qualunque stato e grado della causa. La rinunzia, tuttavia, produce effetti solo dopo l’accettazione della controparte nelle debite forme, e l’accettazione non è efficace se contiene riserve o condizioni. Le dichiarazioni di accettazione possono essere rese verbalmente all’udienza o con atti sottoscritti e notificati alle altre parti.
Il giudice, se la rinuncia e l’accettazione sono regolari, dichiara l’estinzione del processo. In tal caso non si dà luogo a pronuncia sulle spese. Il Collegio richiama la Sez. III App. n. 453 del 2023 a sostegno della regola secondo cui, accertata la regolarità degli atti, segue la declaratoria di estinzione.
La Corte afferma inoltre che la rinunzia agli atti è ammissibile anche in appello e che, ai sensi dell’art. 111, c. 6, c.g.c. e dell’art. 188 c.g.c., essa determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. Il meccanismo opera dunque come chiusura del grado di impugnazione senza una nuova decisione sul merito della responsabilità.
Nel caso concreto la parte appellante ha rinunziato agli atti del processo e la Procura generale ha accettato la rinunzia senza riserve né condizioni. Constatata la regolarità di entrambi gli atti, il Collegio dichiara l’estinzione del processo e conferma che non vi è luogo a pronuncia sulle spese. La sentenza di primo grado resta così definitiva.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.