Revocazione per errore di calcolo: inammissibile nelle sentenze di responsabilità contabile (Corte dei Conti Sez. I App. n. 92 del 27.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nelle sentenze di responsabilità contabile pronunciate in grado di appello l’errore di calcolo non è deducibile come motivo di revocazione, stante la chiara dizione letterale dell’art. 202, comma 1, lett. e), c.g.c., che limita il vizio alle ipotesi di omissione, doppio impiego o errore di calcolo riferibili alla gestione di conti. La domanda di revocazione che evochi indistintamente l’errore di calcolo e l’errore di fatto è inammissibile per difetto del requisito della controvertibilità quando la questione oggetto della denunciata svista sia stata espressamente affrontata e decisa dal giudice, a tanto chiamato da specifico motivo di gravame. Il giudizio rescindente non supera pertanto il vaglio, restando assorbito ogni esame rescissorio.

Il Fatto

Un docente universitario di ruolo, in regime di tempo pieno, ha svolto negli anni dal 2012 al 2016 attività libero-professionale retribuita senza preventiva autorizzazione e senza riversare i compensi percepiti. La Procura contabile ha agito per il ristoro del danno erariale conseguente alla violazione dell’art. 53, commi 7-7 bis, d.lgs. n. 165/2001. Il giudice di primo grado ha accolto la domanda; la Sezione d’appello, con sentenza n. 308/2023, ha confermato la condanna quantificando il nocumento al lordo delle ritenute fiscali in una determinata somma.

Il docente ha proposto istanza di revocazione avverso tale pronuncia, deducendo l’errore di fatto e/o di calcolo commesso nella determinazione dell’importo, per non essersi avveduto il giudice della già avvenuta inclusione, nella cifra, della ritenuta fiscale d’acconto ai fini IRPEF. Ha chiesto la riduzione della condanna. La Procura generale ha concluso per l’inammissibilità o, in subordine, per il rigetto; l’Università, amministrazione danneggiata, ha aderito alle conclusioni del P.M.

La Motivazione della Corte

La Corte premette che la domanda di revocazione soffre di ambiguità argomentativa e lessicale, evocando indistintamente l’errore di calcolo di cui all’art. 202, comma 1, lett. e), c.g.c. e l’errore di fatto revocatorio di cui alla successiva lett. f). Qualunque sia la qualificazione, l’istanza non supera il giudizio rescindente.

Quanto all’errore di calcolo, il vizio non può essere dedotto con riguardo alle sentenze di responsabilità, per la chiara dizione letterale della norma, che ammette la revocazione quando per l’esame di altri conti o per altro modo si sia riconosciuta omissione o doppio impiego ovvero errore di calcolo. Il Collegio richiama sul punto un precedente di legittimità contabile interna.

Quanto all’errore di fatto revocatorio, l’inammissibilità discende dal difetto del requisito della controvertibilità. La questione oggetto della denunciata svista era stata affrontata espressamente dalla Sezione, a tanto chiamata dall’appellante con specifico motivo di gravame avverso la pronuncia di primo grado, e decisa dalla sentenza revocanda; che la decisione fosse corretta o meno non rileva in questa sede.

Ad colorandum, la Corte chiarisce che, pur volendo superare la fase rescindente, il giudizio rescissorio non avrebbe l’esito auspicato. In composizione plenaria, con la decisione n. 13/QM/2021, correttamente richiamata nella sentenza revocanda, è stato stabilito che nei casi di applicazione del regime della ritenuta d’acconto sui compensi per incarico non autorizzato la determinazione del quantum deve avvenire al lordo delle imposte.

La domanda è dunque rigettata. Le spese di giudizio seguono la soccombenza del ricorrente e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo. Sono compensate quelle relative alla difesa dell’amministrazione universitaria, in ragione della natura solo processuale della decisione e della sostanziale assenza di attività difensiva.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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