Revocazione per errore di fatto sulla prova della notificazione (Corte dei Conti Sez. III App. n. 2 del 07.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È ammissibile il ricorso per revocazione proposto ai sensi dell’art. 202, comma 1, lett. f), cod. giust. cont. quando il giudice d’appello abbia dichiarato inammissibile l’impugnazione sull’erroneo presupposto della mancanza della prova della notificazione, laddove la relata e l’avviso di ricevimento risultino invece depositati nel fascicolo del grado. L’errore di fatto revocatorio consiste in una svista di percezione su circostanze decisive, emergenti direttamente dagli atti, rilevabile dal mero raffronto tra la sentenza impugnata e i documenti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive. Esso si distingue dall’errore di valutazione, che presuppone un percorso motivazionale del giudice e resta estraneo al rimedio eccezionale. Accertata la svista, la sentenza è revocata in fase rescindente e il giudice pronuncia sul merito dell’impugnazione in fase rescissoria.
Il Fatto
La Procura regionale aveva citato in giudizio il titolare di una ricevitoria del lotto per il mancato versamento dei proventi di gioco in alcune settimane contabili. Il primo giudice aveva accolto parzialmente la domanda, accertando la responsabilità per colpa grave e rideterminando il danno, con detrazione della somma incamerata a titolo di polizza.
La Procura regionale proponeva appello, deducendo la violazione dell’art. 1, comma 1-bis, legge 14 gennaio 1994, n. 20, e censurando la detrazione operata dal primo giudice. La Sezione Terza Centrale d’Appello, con la sentenza n. 8/2025, dichiarava l’appello inammissibile per difetto della prova della notificazione, ritenendo non depositato l’avviso di ricevimento della raccomandata. La Procura generale proponeva allora ricorso per revocazione, deducendo che la cartolina era in realtà versata nel fascicolo.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla natura eccezionale del rimedio. La revocazione è ammessa solo per i vizi tassativamente indicati dalla norma e non può fondarsi su profili di censura diversi. Il vizio deve consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale su circostanze decisive, emergenti direttamente dagli atti: un evento esterno al processo, ricostruito come elemento di una fattispecie.
Restano estranei al rimedio l’erroneità della valutazione, l’incompletezza dell’apprezzamento delle risultanze processuali e l’anomalia del procedimento logico di interpretazione della prova. L’errore revocatorio deve presentare carattere di assoluta evidenza e di rilevabilità mediante il mero raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti, senza ricorso ad argomentazioni induttive o a indagini ulteriori.
Nel caso concreto la Corte accerta la svista. Dal sistema informatico e dal fascicolo del giudizio di secondo grado risulta depositata la cartolina di ricevimento della raccomandata spedita a compimento delle formalità della notificazione ex art. 140 cod. proc. civ., con attestazione dell’avvenuto deposito presso la casa comunale e del mancato ritiro del plico. Si tratta di un fatto di immediata evidenza, non bisognoso di specifica dimostrazione, che il giudice della revocanda ha ritenuto inesistente.
La Corte esclude, invece, che la diversa modulistica utilizzata per la notificazione de qua possa assumere rilievo: la pronuncia di legittimità richiamata dalla sentenza impugnata riguarda il differente procedimento della comunicazione di avvenuto deposito, estraneo al caso di specie. La censura è pertanto accolta sotto il profilo rescindente.
In sede rescissoria, riesaminato il merito dell’appello, la Corte non ne condivide le ragioni. Ribadisce che la polizza fideiussoria richiesta dall’art. 7, comma 4, legge n. 85 del 1990 garantisce l’adempimento degli obblighi contrattuali e finanziari del concessionario, secondo quanto previsto dal contratto e dal provvedimento di incameramento. L’appello della Procura regionale è quindi rigettato nel merito. Nulla per le spese.
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Nota della Redazione
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