Regolarizzazione del DURC prima della revoca del nulla osta: prova dell’invio e incombente istruttorio (TAR Calabria n. 1641 del 03.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di revoca del nulla osta al lavoro subordinato, il datore di lavoro che affermi di aver trasmesso la documentazione attestante la regolarizzazione del DURC prima dell’adozione del provvedimento sfavorevole deve fornire prova di tale invio, effettuato con le forme richieste. Laddove dagli atti di causa non emerga tale prova, il giudice amministrativo può disporre un incombente istruttorio ai sensi dell’art. 63 cod. proc. amm., onerando la parte ricorrente del deposito della documentazione necessaria.
Il Fatto
La vicenda trae origine dal provvedimento con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Cosenza ha revocato il nulla osta al lavoro subordinato rilasciato in favore di un cittadino straniero, a seguito della ritenuta non validità del DURC in possesso del datore di lavoro. Quest’ultimo, titolare di una società unipersonale, ha impugnato il provvedimento di revoca, deducendo di aver provveduto alla regolarizzazione della posizione contributiva e di aver trasmesso la relativa documentazione prima dell’adozione dell’atto contestato. Il ricorrente ha altresì gravato la comunicazione di avvio del procedimento, nella parte in cui qualificava come non valido il DURC in suo possesso.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale amministrativo, nella camera di consiglio del 2 settembre 2026, ha rilevato un contrasto tra le versioni delle parti: la resistente ha affermato che non risulta alcuna comunicazione relativa alla pratica prima dell’adozione del provvedimento impugnato, mentre il ricorrente ha sostenuto di aver trasmesso la documentazione relativa alla regolarizzazione del DURC in epoca antecedente.
Il Collegio ha considerato necessario chiarire se e quando tale invio sia avvenuto e se sia stato effettuato con le forme richieste, trattandosi di elemento decisivo ai fini della valutazione della legittimità del provvedimento di revoca. Dagli atti depositati dal ricorrente, tuttavia, non è emersa prova di quanto affermato in ordine all’invio della documentazione prima del provvedimento impugnato.
Pertanto, il TAR ha disposto un incombente istruttorio a carico della parte ricorrente, ordinando il deposito, entro venti giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza, di copia della documentazione attestante la prova dell’invio. Il giudice ha riservato ogni altra decisione e ha fissato una nuova camera di consiglio al 14 ottobre 2026 per la prosecuzione del giudizio.
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Nota della Redazione
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