Carta docente e giudicato: il TAR condanna l’Amministrazione all’ottemperanza (TAR Lombardia n. 1293 del 11.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto all’ottenimento della carta docente, accertato con sentenza del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, costituisce un obbligo di facere suscettibile di esecuzione secondo le forme del giudizio di ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm. Il difetto di contestazione dell’inadempimento da parte dell’Amministrazione resistente consente al giudice amministrativo di dichiarare l’inottemperanza del giudicato e di ordinarne l’esecuzione entro un termine perentorio. Al permanere dell’inerzia consegue la nomina del Commissario ad acta, che opera in via sostitutiva adottando ogni atto necessario all’adempimento. Quando la funzione commissariale è affidata a un dipendente già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non è dovuto alcun compenso.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, una sentenza che accertava il proprio diritto all’ottenimento della carta docente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023 e condannava l’Amministrazione a mettergliela a disposizione. La sentenza, notificata il 12.01.2024, non era stata impugnata ed era passata in giudicato.

Nonostante la notifica del titolo esecutivo, l’Amministrazione era rimasta inerte per l’intero termine dilatorio. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Lombardia, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un Commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato. La pretesa fatta valere in giudizio risultava adeguatamente documentata e, di fronte all’allegato inadempimento, l’Amministrazione non aveva contestato il mancato adempimento all’obbligo portato dal titolo azionato.

Il percorso argomentativo muove dal giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro, la cui attestazione di passaggio in giudicato è stata acquisita dalla cancelleria. Il TAR ha verificato la sussistenza dei presupposti del giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., ravvisando l’inottemperanza e ordinando all’Ente resistente di dare esecuzione al titolo.

L’Amministrazione è stata pertanto condannata a dare completa esecuzione, per la sorte capitale, alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente decisione. Decorso infruttuosamente tale termine, è stato nominato un Commissario ad acta, individuato nel Direttore generale della competente Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, o in un dirigente o funzionario dallo stesso delegato.

Al Commissario è affidato il compito di adottare ogni atto necessario all’assolvimento del mandato, comprese variazioni di bilancio e stipulazione di mutui e prestiti, avvalendosi della struttura organizzativa regionale. Il Collegio ha precisato che, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si darà luogo ad alcun compenso.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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