Revisione prezzi e giurisdizione: decisiva la clausola che vincola la P.A. (C.G.A.R.S. n. 1023 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di revisione prezzi, prevista dall’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, cod. proc. amm., non copre ogni controversia relativa alla clausola revisionale. Alla luce dell’art. 103 Cost., essa presuppone che la clausola conferisca alla stazione appaltante uno spazio di discrezionalità, cioè l’esercizio di un potere, anche nella fase esecutiva. Se invece il meccanismo revisionale è pattuito in modo puntuale e autosufficiente, con parametro predeterminato e senza margini valutativi per l’amministrazione, la pretesa dell’appaltatore ha ad oggetto un diritto soggettivo all’adempimento e rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. La regola della pariteticità delle parti nella fase esecutiva del contratto può essere derogata solo da una clausola che attribuisca effettivamente un potere alla parte pubblica.
Il Fatto
La società appellante, aggiudicataria di un lotto di una convenzione per servizi di pulizia e servizi accessori in ambito sanitario, stipulava con la centrale di committenza regionale il contratto attuativo; l’azienda ospedaliera vi aderiva e le affidava i servizi per un periodo quadriennale. Insorta sulla quantificazione della revisione prezzi per una delle annualità, la società impugnava le delibere con cui l’azienda aveva riconosciuto e liquidato gli importi a titolo di adeguamento ISTAT, chiedendo la condanna al pagamento della maggiore somma ritenuta dovuta secondo il parametro corretto, oltre interessi moratori.
Il TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, dichiarava inammissibile il ricorso e i motivi aggiunti per difetto di giurisdizione, in favore del giudice ordinario. Ha ritenuto che la revisione non derivasse dall’applicazione dell’art. 106 del d.lgs. n. 50/2016, ma da una clausola contrattuale che disciplinava compiutamente il meccanismo revisionale mediante l’indice FOI, con l’unico profilo di contrasto rimesso all’interpretazione della clausola. La società ha proposto appello, riproponendo la censura sulla sussistenza della giurisdizione esclusiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina l’unico motivo, che deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 133, lett. e), n. 2, cod. proc. amm. e sostiene che il criterio di riparto non sia l’esercizio di un potere autoritativo, bensì la natura della materia. L’appellante richiama le sentenze gemelle della Settima Sezione del Consiglio di Stato, tra cui la n. 4662 del 28 maggio 2025, secondo cui subordinare la giurisdizione amministrativa all’accertamento della natura autoritativa delle funzioni esercitate introdurrebbe un vincolo contrastante con l’art. 103 Cost.
La Corte ritiene il motivo infondato. Muove dal criterio del petitum sostanziale e richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite: la sussistenza di una giurisdizione esclusiva non la riserva in toto al giudice amministrativo, perché l’art. 103 Cost. esprime l’estensione (“anche”) della giurisdizione amministrativa ai diritti soggettivi in materie particolari, non l’esclusione del giudice ordinario. L’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, cod. proc. amm. non è quindi inteso come conferente al giudice amministrativo qualunque controversia sulla revisione prezzi.
Richiamata la Corte costituzionale n. 204 del 2004 e le successive pronunce conformi, il Collegio individua il discrimine nel contenuto della clausola. Se questa implica la persistenza di una discrezionalità dell’amministrazione, opera la giurisdizione esclusiva; se individua puntualmente un obbligo della parte pubblica, a tale obbligo corrisponde un diritto soggettivo dell’appaltatore, con giurisdizione ordinaria. Nella fase esecutiva del contratto le parti assumono posizione paritetica, salvo che la clausola revisionale conferisca uno spazio di potere.
Applicando tali principi, la clausola richiamata dall’art. 25, comma 7, del Disciplinare di gara prevede un parametro specifico, l’indice FOI diramato dall’ISTAT, e un contenuto contrattuale autosufficiente. La Corte esclude che l’istruttoria richiesta dall’ente integri un potere autoritativo e qualifica il petitum sostanziale come diritto all’adempimento della clausola revisionale. Le sentenze gemelle non sono in contrasto, perché riguardano clausole che rinviano all’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006 e casi in cui l’amministrazione ha concretamente esercitato poteri autoritativi.
L’appello è pertanto respinto, con condanna dell’appellante alle spese in favore dell’azienda ospedaliera e compensazione con la Regione, non avendo le amministrazioni intimate svolto sostanziali difese.
Nota della Redazione
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