Danno da ritardo e perdita di chance da superbonus: onere della prova (TAR Campania n. 412 del 03.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il danno da ritardo o da inerzia della pubblica amministrazione nella conclusione del procedimento, previsto dall’art. 2-bis, comma 1, l. n. 241 del 1990, non costituisce effetto automatico del superamento del termine procedimentale. La responsabilità resta ricondotta all’art. 2043 c.c. e postula la prova, sull’an e sul quantum, del danno ingiusto, del nesso causale e dell’elemento soggettivo, secondo l’art. 2697 c.c. Nel caso in cui si deduca la perdita di un’agevolazione fiscale, la lesione si configura come perdita di chance e richiede la dimostrazione, anche presuntiva ma fondata su fatti certi e puntualmente allegati, della ragionevole probabilità di conseguire il vantaggio perduto e della condizione reddituale che ne consentirebbe l’effettiva utilità.
Il Fatto
Il ricorrente ha agito nei confronti del Comune di Vibonati per ottenere la condanna dell’ente al risarcimento dei danni subiti a causa del colpevole superamento del termine di conclusione del procedimento relativo a una pratica edilizia, presentata come s.c.i.a. alternativa al permesso di costruire ex art. 23 del d.P.R. n. 380/01 e finalizzata alla demolizione e ricostruzione di un immobile unifamiliare.
Secondo la prospettazione attorea, il ritardo dell’amministrazione avrebbe impedito la realizzazione di almeno il 30% dei lavori entro il 30 settembre 2022 e, con essa, la possibilità di accedere agli incentivi fiscali del superbonus 110%. Il Comune, ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla ricostruzione operata dal Consiglio di Stato, sez. II, 12 aprile 2021, n. 2960: l’art. 2-bis l. n. 241 del 1990 non ricollega il risarcimento al ritardo in sé, ma al fatto che la condotta inerte o tardiva dell’amministrazione abbia cagionato un danno altrimenti non prodottosi nella sfera giuridica del privato. Ne discende che il danno non può presumersi iuris tantum in automatica relazione al superamento del termine.
Il danneggiato deve quindi provare tutti gli elementi costitutivi della domanda: i profili oggettivi, cioè danno, suo ammontare, ingiustizia e nesso causale, e i profili soggettivi, cioè dolo o colpa. Il richiamo è a Cons. Stato, sez. V, 11 luglio 2016, n. 3059, a Cons. Stato, sez. VI, 5 maggio 2016, n. 1768 e a Cons. Stato, sez. IV, 15 gennaio 2019, n. 358, che riconduce la fattispecie nell’alveo dell’art. 2043 c.c.
Sul piano dell’onus probandi il Collegio richiama le pronunce più recenti del Consiglio di Stato, sez. III, 23 maggio 2025, n. 4507 e sez. III, 21 maggio 2025, n. 4339, secondo cui nell’azione risarcitoria dinanzi al giudice amministrativo il principio dispositivo opera con pienezza, senza il temperamento del metodo acquisitivo tipico dell’azione di annullamento.
Applicando questi principi, il Tribunale rileva che il ricorrente non ha dimostrato né il danno emergente, per inutilizzabilità dei materiali acquistati, né il lucro cessante da mancati introiti, né il nesso causale con la condotta dell’ente. Manca ogni allegazione sulla probabilità che, senza il ritardo, il bene della vita sarebbe stato conseguito. Il pregiudizio è pertanto qualificato come perdita di chance, che esige la prova della ragionevole probabilità del vantaggio perduto e dei presupposti per conseguirlo.
Il Collegio rileva infine che i bonus fiscali operano come detrazione e presuppongono che il richiedente sia titolare di reddito assoggettato a imposizione. Di tale condizione reddituale, e dunque della concreta utilità del beneficio, non è stata fornita alcuna evidenza: il danno resta meramente ipotetico. Il ricorso è respinto e, stante la mancata costituzione dell’ente, si dichiara il non luogo a provvedere sulle spese.
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Nota della Redazione
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