Patteggiamento e revoca della patente: sindacato di legittimità sulle sanzioni accessorie (Cass. pen. Sez. IV n. 6296 del 17.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le sanzioni amministrative accessorie non rientrano nella disponibilità delle parti e restano estranee all’accordo recepito nella sentenza di applicazione della pena su richiesta. Esse devono essere applicate dal giudice in via autonoma e le eventuali clausole difformi pattuite si considerano non apposte. Ne consegue che la sentenza di patteggiamento è ricorribile per cassazione a norma dell’art. 606 cod. proc. pen. quando si censuri l’erronea o omessa applicazione di tali sanzioni. Nel merito, in assenza delle circostanze privilegiate, il giudice può applicare la revoca della patente in alternativa alla sospensione, motivando sulla gravità della condotta.
Il Fatto
Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., il G.I.P. del Tribunale di Velletri ha applicato al ricorrente, per il reato di omicidio stradale, la pena concordata con il Pubblico Ministero e la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida. Le parti avevano invece concordato la sospensione della patente per un anno e sei mesi.
Il giudice ha motivato la revoca richiamando la condotta dell’imputato, che dopo l’incidente si era dato alla fuga e aveva circolato con un veicolo privo di assicurazione. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, per avere il giudice disatteso l’accordo e applicato la sanzione più afflittiva nonostante il riconoscimento dell’attenuante e della sospensione condizionale della pena.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il profilo dell’ammissibilità del ricorso. Le sanzioni amministrative accessorie hanno caratteristiche proprie che le distinguono dalla pena e, per tale ragione, si collocano fuori dall’ambito dell’accordo recepito nella sentenza di patteggiamento. Il giudice deve applicarle in via autonoma, indipendentemente dalla volontà delle parti, come affermato dalle Sez. IV n. 18942 del 2019 e n. 29179 del 2018. Poiché la loro applicazione non rientra nella disponibilità delle parti, le clausole difformi pattuite si considerano non apposte, secondo Sez. F n. 24023 del 2020.
Da ciò deriva che è ammissibile il ricorso per cassazione ex art. 606 cod. proc. pen. avverso la sentenza di patteggiamento con cui si censuri l’erronea o omessa applicazione delle sanzioni amministrative, in ragione della estraneità all’accordo, della obbligatorietà della loro applicazione e delle valutazioni demandate al giudice nella verifica dei parametri di riferimento, come stabilito dalle Sezioni Unite n. 21369 del 2020.
Nel merito, il motivo è dichiarato manifestamente infondato. L’art. 222, comma 2, del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 prevede che alla condanna o all’applicazione della pena su richiesta per i reati di cui agli artt. 589 bis e 590 bis cod. pen. consegua la revoca della patente. La Corte ricorda però che la Corte costituzionale n. 88 del 2019 ha dichiarato l’illegittimità di tale disposizione nella parte in cui non prevede la possibilità di applicare, in alternativa alla revoca, la sospensione della patente, quando non ricorrano le circostanze privilegiate.
Il giudice, valutando la gravità della condotta, può quindi disporre la revoca oppure la sospensione, determinata ai sensi dell’art. 218 cod. strada, tenendo conto dell’entità del danno, della gravità della violazione e del pericolo che l’ulteriore circolazione potrebbe cagionare. Nel caso concreto il G.I.P. ha applicato la revoca con motivazione coerente e non manifestamente illogica, valorizzando la fuga e l’assenza di copertura assicurativa.
Il ricorso lamenta profili di contraddittorietà inesistenti. Il riconoscimento dell’attenuante dell’art. 589 bis, comma 7, cod. pen. consegue alla sussistenza di una causa concorrente rispetto all’evento, ma non connota di per sé in termini di minore gravità la condotta sotto il profilo del grado della colpa. La sospensione condizionale della pena, d’altro canto, opera sul piano della sanzione penale e si fonda sulla prognosi di non ricaduta nel reato, mentre la revoca vale a scongiurare anche la reiterazione di semplici illeciti amministrativi. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 589-bis c.p. – Omicidio stradale o nautico
- Art. 590-bis c.p. – Lesioni personali stradali o nautiche gravi o gravissime
- Art. 444 c.p.p. – Applicazione della pena su richiesta
- Art. 606 c.p.p. – Casi di ricorso