Riesame reale: l’esecuzione del sequestro non è onere del ricorrente (Cass. pen. Sez. II n. 36284 del 06.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo, non è onere del ricorrente allegare la prova dell’avvenuta esecuzione del provvedimento cautelare reale. Ai sensi dell’art. 324, comma 3, cod. proc. pen., i verbali relativi all’esecuzione vanno inseriti tra gli atti che l’autorità procedente deve trasmettere al tribunale del riesame, con la conseguenza che l’acquisizione grava sugli uffici giudiziari coinvolti. Prima di dichiarare la carenza di interesse per mancata esecuzione del decreto impugnato, il tribunale è tenuto a verificare ex officio se la mancanza dei verbali dipenda dall’inesecuzione del provvedimento ovvero dall’omessa trasmissione degli atti. Il sequestro preventivo di somme giacenti su conto corrente produce l’indisponibilità dei beni già nel momento in cui l’istituto bancario procede al blocco del conto, facendo sorgere l’interesse all’impugnazione.

Il Fatto

Il Tribunale di Lecce ha dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta dall’indagato avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari in relazione al denaro costituente profitto del reato. Il provvedimento si fondava su un duplice rilievo: il sequestro, a carico dell’indagato, non era ancora stato eseguito e, dunque, non poteva configurarsi un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame.

La difesa dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi, tutti incentrati sulla violazione della legge processuale: l’errore sul presupposto di fatto, essendo stata avviata l’esecuzione; la lesione del contraddittorio per la decisione assunta inaudita parte; la perenzione dei termini decadenziali. In via subordinata ha dedotto profili attinenti al fumus boni iuris e al periculum in mora.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie il ricorso in relazione al primo motivo. Il ragionamento del tribunale si regge sulla mancata esecuzione, al momento della proposizione del riesame, del decreto genetico: dall’ineffettività del titolo si è dedotta l’assenza di interesse, sul presupposto che al ricorrente non potrebbe essere restituito ciò che non gli è stato sottratto.

Tale presupposto risulta smentito dalla documentazione allegata al ricorso. Il Pubblico Ministero ha dato pronta esecuzione al decreto, emettendo e notificando un ordine con cui si disponeva la comunicazione a vari istituti di credito della necessità del blocco dei conti riferibili all’indagato. Non vi è dubbio, quindi, sull’avvio dell’esecuzione e sul materializzarsi della condizione per il deposito del ricorso, che a norma dell’art. 324, comma 1, cod. proc. pen. le parti possono presentare entro dieci giorni dalla data di esecuzione del sequestro.

La Corte richiama Sez. III n. 40069 del 2021, secondo cui il sequestro preventivo di somme giacenti su conto corrente, ancorché formalmente non eseguito, può produrre l’effetto dell’indisponibilità già nel momento in cui l’istituto bancario proceda autonomamente al blocco del conto, con contestuale insorgenza dell’interesse all’impugnazione.

Quanto al riparto degli oneri, il tribunale, decidendo inaudita parte, non ha fatto riferimento alla documentazione trasmessa ex art. 324, comma 3, cod. proc. pen. dall’autorità procedente, né ha confutato l’attestazione dell’avvenuta esecuzione. In caso di dubbio, avrebbe dovuto esercitare i propri poteri istruttori per fugare ogni incertezza. Non è possibile, infatti, porre a carico del ricorrente l’onere di allegazione della prova dell’esecuzione, trattandosi di adempimenti ricadenti sull’autorità procedente (Sez. V n. 8931 del 2021).

Il tribunale del riesame, prima di dichiarare la carenza di interesse, era dunque tenuto a verificare ex officio se la mancanza dei verbali fosse dovuta all’inesecuzione del provvedimento ovvero all’omessa trasmissione degli atti da parte dell’autorità procedente (Sez. III n. 39071 del 2001). Il secondo motivo resta assorbito; il terzo è infondato, perché i termini degli artt. 324 e 309 cod. proc. pen. hanno natura ordinatoria (Sez. VI n. 47883 del 2019). L’ordinanza è annullata con rinvio al Tribunale di Lecce.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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