Riparazione ingiusta detenzione: frequentazioni ambigue e colpa grave (Cass. pen. Sez. IV n. 28585 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, il giudice della riparazione valuta in modo autonomo e completo tutti gli elementi probatori, con giudizio ex ante e iter motivazionale distinto da quello del processo di cognizione, per accertare se chi ha patito la custodia vi abbia dato causa con dolo o colpa grave. Tale autonomia non consente di ritenere provati fatti che il giudice della cognizione non ha considerato tali. Integrano la colpa grave ostativa all’indennizzo ex art. 314 cod. proc. pen. le condotte extraprocessuali consistenti in frequentazioni ambigue con soggetti gravati da precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti, purché il giudice motivi la loro oggettiva idoneità a essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti, sì da porsi in relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo.
Il Fatto
Il ricorrente aveva proposto domanda di riparazione per l’ingiusta detenzione in relazione al periodo di custodia cautelare in carcere sofferto dal 12 luglio 2011 al 18 dicembre 2011 e agli arresti domiciliari protrattisi sino al 10 ottobre 2013. Era stato attinto da misura cautelare in quanto gravemente indiziato del delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e dei reati di cui agli artt. 110, 81, 56 cod. pen. e art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, dai quali era stato poi assolto, ai sensi dell’art. 530 cod. proc. pen., perché il fatto non sussiste.
La Corte di appello di Bari aveva rigettato la domanda, ravvisando una condotta gravemente colposa ostativa. Avverso tale ordinanza il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, deducendo la violazione dell’art. 314 cod. proc. pen. e dei principi delle Sezioni Unite n. 247663 e n. 247664 del 2010, il vizio di motivazione e l’insussistenza della macroscopica negligenza.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal consolidato orientamento di legittimità: il giudice della riparazione deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, verificando la sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi, con motivazione adeguata e congrua, incensurabile in sede di legittimità (Sez. U n. 34559 del 26/06/2002).
Il giudizio di riparazione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione: diversi sono l’oggetto dell’accertamento e le regole di giudizio, applicandosi solo in sede penale la regola dell’al di là di ogni ragionevole dubbio e le limitazioni probatorie. Tale autonomia, però, non consente di ritenere provati fatti che il giudice della cognizione non ha considerato tali, né di negare quanto questi ha valutato dimostrato (Sez. IV n. 12228 del 10/01/2017). Laddove le conclusioni del processo penale si siano fondate sul criterio dell’oltre ogni ragionevole dubbio, il giudice della riparazione può attribuire agli stessi fatti una diversa valutazione probatoria (Sez. IV n. 34438 del 02/07/2019).
La Corte ribadisce poi che la colpa grave può essere integrata anche da un atteggiamento di connivenza passiva, nonché da condotte extraprocessuali come le frequentazioni ambigue con soggetti coinvolti in traffici illeciti, purché il giudice ne motivi l’idoneità a essere lette come indizi di complicità e la relazione di concausalità con la misura (Sez. IV n. 850 del 28/09/2021; Sez. IV n. 29550 del 05/06/2019). Rileva anche il comportamento del soggetto tossicodipendente che, attivandosi per reperire stupefacenti, lasci ritenere, in presenza di elementi ulteriori, che l’attività sia finalizzata anche allo spaccio (Sez. IV n. 39818 del 19/11/2025).
Nel caso di specie il provvedimento impugnato è motivato in modo esaustivo e logico. La Corte territoriale ha valorizzato la detenzione e cessione della sostanza emergente dalle conversazioni captate, il ripetuto accesso all’appartamento adibito a custodia, taglio e confezionamento della cocaina, il rapporto confidenziale con soggetti poi condannati, l’uso di un linguaggio criptico e le cautele suggerite per sottrarsi ai controlli. L’assoluzione non è stata ritenuta idonea a fondare l’indennizzo, non avendo escluso la sussistenza degli elementi posti a base della gravità indiziaria.
Il ricorso, invece, si limita a una generica enunciazione di principi senza confrontarsi criticamente con il contenuto puntuale del provvedimento. Da qui la dichiarazione di inammissibilità e la condanna alle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, non sussistendo elementi per ritenere il ricorrente non in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. Non si procede alla liquidazione delle spese del Ministero resistente, avendo l’Avvocatura dello Stato solo riportato principi giurisprudenziali senza reale confronto con i motivi (Sez. U n. 877 del 14/07/2022).
Nota della Redazione
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