Limiti del giudicato sul quantum nella riparazione per ingiusta detenzione (Cass. pen. Sez. III n. 34840 del 27.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riparazione per ingiusta detenzione, i poteri del giudice di rinvio variano in ragione del motivo di annullamento. Se la Cassazione annulla per violazione o erronea applicazione della legge penale, il giudice di rinvio è vincolato ai punti di diritto indicati e su di essi non sono ammesse ulteriori impugnazioni. Se invece l’annullamento è pronunciato per vizio di motivazione, il giudice di rinvio conserva piena libertà di rivalutazione del compendio probatorio e può pervenire anche allo stesso risultato decisorio della pronuncia annullata, purché con argomentazioni diverse o integrative. Resta fermo, però, il limite del giudicato eventualmente formatosi su un punto non investito dal ricorso: l’indennizzo già liquidato in misura superiore dal giudice della fase rescindente non può essere rivisitato dal giudice della fase rescissoria.

Il Fatto

La Corte di appello di Palermo, con ordinanza del 20.02.2025, accoglieva la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta dal ricorrente e condannava il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento di euro 191.014,20. La pronuncia interveniva in sede di rinvio, dopo precedente annullamento della Cassazione per vizio di motivazione.

Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Palermo, articolando due motivi: da un lato il mancato adempimento del supplemento valutativo richiesto in punto di inerzia difensiva; dall’altro l’erronea applicazione dell’art. 624 cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale liquidato un indennizzo superiore a quello fissato in precedente decisione, ormai coperta da acquiescenza dell’istante.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è dichiarato manifestamente infondato. La Corte ricostruisce la distinzione tra i poteri del giudice di rinvio: in caso di annullamento per violazione di legge, l’obbligo di uniformarsi ai punti di diritto preclude alle parti ulteriori impugnazioni; in caso di annullamento per vizio di motivazione, invece, il giudice di rinvio mantiene autonomia di valutazione delle risultanze probatorie, pur dovendo giustificare il proprio convincimento secondo lo schema enunciato dalla Cassazione.

Il Collegio richiama la giurisprudenza consolidata (Sez. IV, 21 giugno 2005, Poggi), secondo cui il giudice di rinvio non può fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici, ma resta libero di giungere al medesimo esito con argomentazioni diverse o integrative. Viene richiamata anche Sez. V n. 41085 del 03.07.2009 sul potere di piena rivalutazione del compendio probatorio e Sez. V n. 52208 del 30.09.2014 in tema di rinnovazione istruttoria ex artt. 603 e 627, comma secondo, cod. proc. pen.

Nel caso concreto, la Corte territoriale ha integrato la motivazione valutando la condizione ostativa al riconoscimento dell’indennizzo in relazione ai fatti storici allegati dalla parte resistente. Ha escluso che i contatti intrattenuti dal ricorrente avessero inciso causalmente sull’adozione del provvedimento restrittivo, non essendo stati menzionati nella richiesta cautelare né valorizzati dal Tribunale del riesame. La motivazione è ritenuta congrua e logica, e il ricorrente propone in sostanza una lettura alternativa del materiale probatorio, inammissibile in sede di legittimità.

Il secondo motivo è invece fondato. L’indennizzo liquidato dal giudice della fase rescindente era superiore a quello del giudice della fase rescissoria, in assenza di ricorso sul punto da parte del condannato: su tale aspetto si è formato il giudicato e l’ordinanza impugnata non poteva rivisitarlo. La Corte annulla quindi senza rinvio l’ordinanza limitatamente all’entità dell’indennizzo, rideterminandolo in euro 150.000,00, e dichiara inammissibile il ricorso nel resto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *