Inammissibile il ricorso depositato a un indirizzo PEC diverso da quello pubblicato (Cass. pen. Sez. I n. 21609 del 11.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel regime transitorio del processo penale telematico disciplinato dall’art. 87-bis d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, l’impugnazione trasmessa a un indirizzo di posta elettronica certificata non compreso nell’elenco previsto dal decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del 9 novembre 2020 è inammissibile, quand’anche riferibile all’ufficio giudiziario competente a riceverla. Fa eccezione il solo caso in cui l’atto sia stato inoltrato, nei termini di legge, con la medesima modalità dalla casella di ricezione dell’indirizzo non compreso nell’elenco alla casella dell’indirizzo compreso. La declaratoria di inammissibilità consegue al deposito presso un indirizzo diverso, non sanato dall’inoltro alla casella corretta.

Il Fatto

Il Tribunale di sorveglianza di Trieste, con ordinanza del 07/10/2025, ha dichiarato l’inammissibilità, ai sensi dell’art. 87-bis d.lgs. n. 150/2022, del ricorso per cassazione proposto avverso l’ordinanza del 03/06/2025 con cui lo stesso Tribunale aveva rigettato il reclamo ex art. 35-bis l. n. 354/1975 contro il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Udine.

Il Tribunale ha rilevato che dall’attestazione di cancelleria il ricorso non risultava depositato presso l’indirizzo di posta elettronica certificata indicato con il provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del 9/11/2020, ma era stato trasmesso a un diverso indirizzo dello stesso ufficio. Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza deducendo la violazione dell’art. 87-bis, comma 7, lett. c), d.lgs. n. 150/2022, sul presupposto che l’atto, pur indirizzato a una casella diversa, fosse comunque riferibile al medesimo ufficio e fosse stato ricevuto dalla cancelleria.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta la questione della validità del deposito telematico dell’atto di impugnazione eseguito presso un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello individuato dal decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del 9 novembre 2020 e pubblicato nel portale dei servizi telematici.

Il Collegio richiama la propria giurisprudenza di legittimità, segnatamente le Sezioni Unite n. 6565 del 11/12/2025, dep. 2026, Messina, Rv. 289326-01, secondo cui, nel regime transitorio del processo penale telematico, l’impugnazione trasmessa a un indirizzo non compreso nell’elenco è inammissibile, quand’anche riferibile all’ufficio giudiziario competente a riceverla, salvo che sia stata inoltrata, nei termini di legge, con la medesima modalità dalla casella di ricezione dell’indirizzo non compreso nell’elenco alla casella dell’indirizzo compreso.

La Corte dà conto del criterio dell’interpretazione letterale della legge posto a fondamento di tale disciplina e del vaglio di compatibilità con l’art. 6 CEDU come interpretato dalla Corte EDU. La restrizione alla facoltà di impugnazione è stata reputata prevedibile ex ante per l’interessato, non impositiva di oneri eccessivi e non inficiata da eccessivo formalismo.

Nel caso esaminato l’inoltro dalla casella ricevente a quella corretta non risulta avvenuto. Ne discende la correttezza della declaratoria di inammissibilità del ricorso, che la Corte conferma rigettando l’impugnazione. Al rigetto consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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