Giudice di rinvio deve confrontare condotta e sentenza assolutoria (Cass. pen. Sez. III n. 35959 del 05.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di rinvio conserva la libertà di determinare autonomamente il proprio convincimento di merito, ma è tenuto a giustificarlo secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento. Nel giudizio di riparazione per ingiusta detenzione, il giudice deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, con valutazione ex ante e con iter logico-motivazionale autonomo rispetto al processo di merito, per accertare se la condotta abbia ingenerato la falsa apparenza di illiceità penale. È necessario lo specifico raffronto tra la condotta dell’indagato e le ragioni della misura cautelare, alla luce della sentenza assolutoria. La motivazione che riproduca lo schema già ritenuto carente in sede di annullamento è viziata.

Il Fatto

Il ricorrente aveva proposto domanda di riparazione per ingiusta detenzione. Con ordinanza del 14/01/2025, la Corte di appello di Roma, in sede di rinvio a seguito di una precedente pronuncia di annullamento della Corte di cassazione, aveva rigettato la domanda.

Avverso tale ordinanza il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo erronea applicazione dell’art. 314 cod. pen., travisamento del fatto e vizio di motivazione. Sostiene che i giudici del rinvio, disattendendo le indicazioni della sentenza di annullamento, hanno affrontato le risultanze del giudizio assolutorio in modo apodittico, valorizzando la sua collocazione in un contesto non chiaro rispetto alle attività di un congiunto quale condotta imprudente e negligente, e richiamando un’imputazione mai contestata. La sentenza di assoluzione, invece, aveva escluso qualsiasi contributo del ricorrente alle condotte illecite.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso fondato. Richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui, in tema di annullamento per vizio di motivazione, la Cassazione risolve una questione di diritto quando giudica inadempiuto l’obbligo della motivazione. Il giudice di rinvio, pur conservando la libertà di determinare il proprio convincimento mediante autonoma valutazione della situazione di fatto e con gli stessi poteri del giudice il cui provvedimento è stato cassato, deve giustificare il proprio convincimento secondo lo schema enunciato nella sentenza di annullamento.

Nel caso di specie, il giudice del rinvio non ha adempiuto tale obbligo: ha sostanzialmente riprodotto lo schema motivazionale e gli argomenti già ritenuti carenti con la decisione di annullamento. Dopo aver richiamato il quadro indiziario e l’iter procedimentale, ha nuovamente riportato il contenuto della sentenza assolutoria senza operare il concreto confronto richiesto, individuando genericamente la condotta imprudente e negligente e omettendo di valutarne la valenza ostativa ai fini dell’indennizzo.

La Corte ribadisce che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, il giudice di merito deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili per stabilire, con valutazione ex ante e secondo un iter autonomo rispetto al processo di merito, non se la condotta integri gli estremi di reato, ma se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, anche in presenza di errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale. Deve esaminare tutti gli elementi utilizzabili nella fase delle indagini, purché la loro utilizzabilità non sia stata espressamente esclusa in dibattimento, salvo che gli indizi siano stati dichiarati inutilizzabili o neutralizzati nella sentenza di assoluzione.

È necessario uno specifico raffronto tra la condotta dell’indagato e le ragioni dell’intervento o della persistenza della misura, con motivazione che apprezzi condotte rivelatrici di dolo o negligenza eclatante o macroscopica. Il ricorso è accolto, con annullamento dell’ordinanza impugnata e rinvio alla Corte di appello di Roma per un nuovo esame, volto a colmare le lacune motivazionali già rilevate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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