Tensostruttura non precaria e buona fede: annullata l’assoluzione (Cass. pen. Sez. III n. 35952 del 05.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia edilizia richiedono il permesso di costruire non solo i manufatti tradizionalmente ricompresi nelle attività murarie, ma anche le opere di ogni genere con cui si intervenga sul suolo e nel suolo, indipendentemente dal mezzo tecnico che ne assicura la stabilità, potendo questa essere anche solo infissa o appoggiata al suolo, poiché la stabilità non si confonde con la non rimovibilità della struttura o con la perpetuità della funzione assegnata. Per qualificare precario un immobile, sì da escludere il titolo abilitativo, occorre ravvisare l’obiettiva e intrinseca destinazione a un uso temporaneo per specifiche esigenze contingenti, non rilevando l’impiego di materiali non abitualmente usati per costruzioni stabili. Quanto all’elemento soggettivo, nelle contravvenzioni la buona fede rileva solo se la mancanza di coscienza dell’illiceità derivi da un elemento positivo estraneo all’agente, da questi provato insieme alla dimostrazione di aver compiuto ogni utile accertamento; non basta il suggerimento interessato di un privato privo di autorevolezza giuridica e non pertinente rispetto all’opera realizzata.

Il Fatto

Il Tribunale di Bergamo, con sentenza del 18.10.2024, assolveva l’imputato dal reato di cui agli artt. 31 e 44 del d.P.R. n. 380/2001, perché il fatto non costituisce reato, in relazione alla realizzazione di una tensostruttura in carpenteria di ferro e telo plastificato.

Avverso la decisione proponeva ricorso il Procuratore Generale della Corte di appello di Brescia, deducendo che il giudice aveva riconosciuto la buona fede dell’imputato sulla base di una motivazione viziata, senza considerare l’assenza di ricerche presso gli uffici competenti e la natura del soggetto autore dell’informazione ritenuta scriminante. La questione approdava così in Cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte muove da un rilievo di fatto: l’informazione fornita dal venditore, riguardante le serre, non atteneva all’opera concretamente realizzata. Si tratta infatti di una struttura in carpenteria metallica e telo plastificato di circa 70 mq, ancorata al suolo mediante pozzetti in cemento, destinata al ricovero di autocaravan.

Sul piano oggettivo, i giudici ribadiscono che il permesso di costruire è necessario per qualsiasi opera che incida sul suolo e nel suolo, a prescindere dal mezzo tecnico che ne assicura la stabilità, la quale non va confusa con la non rimovibilità o con la perpetuità della funzione. Ogni deroga deve corrispondere a tipologie previste per legge, non rinvenibili nel caso concreto (Sez. 3 n. 14044 del 22.03.2005). Quanto alla natura precaria dell’opera, si richiama Sez. 3 n. 5821 del 15.01.2019: occorre l’obiettiva destinazione a un uso temporaneo per esigenze contingenti, irrilevante essendo l’uso di materiali inconsueti.

Sull’elemento soggettivo, la sentenza muove dalla Corte cost. n. 364 del 1988, che ha dichiarato illegittimo l’art. 5 cod. pen. nella parte in cui non esclude dall’inescusabilità dell’ignoranza della legge penale l’ignoranza inevitabile. I criteri di valutazione sono oggettivi — oscurità del testo, contrasti giurisprudenziali, assicurazioni erronee — ma non può ravvisarsi ignoranza inevitabile quando l’agente si rappresenti la possibilità che il fatto sia antigiuridico, salvo il dubbio oggettivamente irrisolvibile.

Il principio è ripreso da Sez. Un. n. 16153 del 18.01.2024: l’incertezza derivante da contrastanti orientamenti giurisprudenziali, da sola, non abilita a invocare l’ignoranza inevitabile, dovendo il dubbio indurre l’agente a un atteggiamento di cautela fino all’astensione. Richiamata anche Sez. Un. n. 8154 del 10.06.1994, che esige il dovere di informazione con l’ordinaria diligenza, tanto più rigoroso per chi svolge professionalmente una determinata attività.

Ne deriva che la buona fede nelle contravvenzioni è configurabile solo se la mancata coscienza dell’illiceità deriva da un elemento positivo estraneo all’agente, provato dall’imputato insieme alla dimostrazione di aver fatto tutto quanto poteva per osservare la norma (Sez. 4 n. 9165 del 05.02.2015). Nella specie tale prova manca: non basta appellarsi al mero suggerimento interessato di un privato privo di autorevolezza, per giunta non pertinente all’opera realizzata. Il ricorso è quindi fondato e la sentenza annullata con rinvio al Tribunale di Bergamo in altra composizione fisica.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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