Riparazione per ingiusta detenzione da tardiva scarcerazione per liberazione anticipata (Cass. pen. Sez. IV n. 13162 del 04.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riparazione per ingiusta detenzione, il diritto all’equa riparazione è configurabile anche quando l’eccedenza della detenzione concretamente subita rispetto alla pena effettivamente da espiare derivi da vicende successive alla condanna, connesse all’esecuzione della pena. Il principio opera a condizione che il ritardo nell’adozione o nell’aggiornamento dell’ordine di esecuzione sia riconducibile a un errore dell’autorità procedente e non a un comportamento doloso o gravemente colposo dell’interessato che abbia concorso a determinarlo. L’errore non può mai ravvisarsi nell’esercizio di un potere di apprezzamento discrezionale, ma va ricercato nelle eventuali violazioni di legge. Il giudice della riparazione che si limiti a invocare la natura discrezionale del riconoscimento della liberazione anticipata, senza prima escludere che i ritardi procedurali abbiano determinato un prolungamento illegittimo della detenzione, motiva in modo contraddittorio.
Il Fatto
La Corte di appello di Catania, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato la domanda di riparazione proposta nell’interesse di una condannata per l’ingiusta detenzione asseritamente subita in ragione di un periodo di carcerazione in eccesso, quantificato in 28 giorni. L’eccedenza sarebbe derivata dal tardivo riconoscimento del beneficio di 90 giorni di liberazione anticipata.
Il difensore dell’istante ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell’art. 314 cod. proc. pen. e contraddittorietà della motivazione. Secondo la ricorrente, la Corte territoriale non si sarebbe confrontata con gli atti allegati alla domanda, dai quali emergeva la sussistenza del presupposto per la riparazione. Il giudice della riparazione avrebbe risposto con considerazioni generali, avulse dal caso di specie. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato.
La Motivazione della Corte
La Sezione IV ricostruisce il contrasto giurisprudenziale formatosi sul tema. Un primo orientamento, espresso da Sez. IV n. 40949 del 2015, esclude la configurabilità del diritto alla riparazione quando la mancata corrispondenza tra pena inflitta e pena eseguita sia determinata da vicende successive alla condanna, connesse all’esecuzione. In quella prospettiva, la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 314 cod. proc. pen. — pronunciata con la sentenza n. 310 del 1996 della Corte costituzionale — è circoscritta ai soli casi in cui la pena definitivamente inflitta risulti inferiore alla custodia cautelare patita.
Un secondo orientamento, al quale la Corte dichiara di voler dare continuità, muove da una lettura maggiormente persuasiva della medesima pronuncia costituzionale. La Sez. IV n. 18542 del 2014 ha ritenuto che la tardiva esecuzione dell’ordine di scarcerazione disposta per liberazione anticipata determina l’ingiustizia della detenzione sofferta fino alla concreta liberazione del detenuto. Nella stessa direzione si collocano Sez. IV n. 47993 del 2016 e Sez. IV n. 57203 del 2017, secondo cui il diritto alla riparazione è configurabile anche ove l’ingiusta detenzione derivi da vicende esecutive, purché sussista un errore dell’autorità procedente e non ricorra un comportamento doloso o gravemente colposo dell’interessato.
Su queste premesse, la Corte rileva che la decisione impugnata si pone in contraddizione con se stessa. La Corte di appello di Catania ha negato la materia dell’ingiusta detenzione sul presupposto che tutto dipendesse dal giudizio discrezionale sul riconoscimento della liberazione anticipata, ma al tempo stesso ha evidenziato una serie di ritardi che appaiono invece rilevanti alla luce della giurisprudenza di legittimità richiamata.
Il giudice di merito è tenuto a individuare gli esatti termini del ritardo e a valutare se esso sia giustificato, se si tratti di un ritardo “ordinario” rispetto ai tempi della procedura oppure di un ritardo oggettivamente ingiusto, tale da determinare l’ingiustizia della detenzione. È pertanto erroneo applicare il principio della valutazione discrezionale in un caso in cui la stessa Corte territoriale riferisce di ritardi senza aver prima escluso che tali ritardi abbiano determinato un prolungamento illegittimo della detenzione. Spetta alla Corte territoriale, in sede di rinvio, verificare se vi sia stata una ordinata sequenza procedimentale, contenuta nei limiti temporali fisiologici, o se siano ravvisabili ritardi non giustificabili nella definizione dell’istanza e nel riconoscimento del beneficio.
La Corte, pertanto, annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catania, cui demanda anche la regolamentazione delle spese tra le parti per il giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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