Inammissibile il ricorso tardivo avverso la misura cautelare nell’estradizione (Cass. pen. Sez. VI n. 25770 del 09.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di estradizione, il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti cautelari emessi durante la procedura deve essere proposto nel termine di dieci giorni stabilito dall’art. 311 cod. proc. pen., decorrente, ai sensi dell’art. 719 cod. proc. pen., dalla notificazione all’interessato o al difensore, successiva all’esecuzione, dell’avviso di deposito del provvedimento. Nell’ipotesi di notificazioni effettuate in tempi diversi all’imputato e al difensore, il termine decorre, per entrambi, dalla data dell’ultima notificazione. La successiva ordinanza di correzione dell’errore materiale non riapre i termini di impugnazione, poiché si limita a esplicitare un effetto già contenuto nel provvedimento integrato, perfezionatosi al momento della sua emanazione e non a quello della correzione; essa legittima al più il ricorso avverso il solo provvedimento correttivo.
Il Fatto
La Corte di appello di Napoli, con ordinanza del 23 aprile 2026, ha convalidato l’arresto a fini estradizionali di un cittadino straniero e ha applicato nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere. Con un successivo provvedimento emesso ex art. 130 cod. proc. pen., la Corte territoriale ha emendato l’ordinanza, che aveva richiamato quale normativa applicabile la Convenzione di estradizione tra Italia e Algeria sottoscritta a Roma il 22 luglio 2003 — mai entrata in vigore — in luogo dell’art. 16 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale del 15 novembre 2000, ratificata con legge n. 146/2006.
Il difensore dell’estradando ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la nullità del provvedimento per violazione dell’art. 130 cod. proc. pen., la tardività dell’ordinanza di correzione rispetto al termine di novantasei ore dall’arresto, il difetto del requisito della doppia incriminazione e l’assenza di concretezza e attualità del pericolo di fuga.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività, rilevando che, in tema di estradizione, il termine per impugnare i provvedimenti cautelari è quello di dieci giorni indicato dall’art. 311 cod. proc. pen., con decorrenza, in forza dell’art. 719 cod. proc. pen., dalla notificazione all’interessato o al difensore dell’avviso di deposito successivo all’esecuzione. Il Collegio ha richiamato il proprio costante orientamento (Sez. VI n. 3172 del 01.12.2021, dep. 2022; Sez. VI n. 435 del 05.12.2019, dep. 2020; Sez. I n. 1038 del 18.04.1990).
Nel caso concreto, l’ordinanza di convalida e di applicazione della misura è stata notificata ai difensori e all’interessato in date diverse. Il ricorso è stato proposto oltre il termine di dieci giorni decorrente dall’ultima delle due notificazioni. La Corte ha confermato il principio secondo cui, quando la notificazione del provvedimento cautelare avvenga in tempi diversi all’imputato e al difensore, il termine decorre per entrambi dalla data dell’ultima notificazione (Sez. V n. 45058 del 30.09.2014).
Il Collegio ha poi affrontato il rapporto tra correzione dell’errore materiale e termini di impugnazione, escludendo che l’ordinanza di correzione abbia riaperto i termini per impugnare il provvedimento originario. Essa, semmai, legittima il ricorso avverso il solo provvedimento correttivo. In tal senso la Corte ha richiamato l’orientamento costante (Sez. III n. 13366 del 27.02.2024; Sez. III n. 13006 del 18.12.2014, dep. 2015), secondo cui la correzione si limita a esplicitare un effetto già contenuto nel provvedimento integrato, perfezionatosi al momento della sua emanazione e non a quello della correzione (Sez. II n. 34225 del 14.05.2014).
La tardività del ricorso, concernente l’applicazione della misura cautelare, ha impedito l’esame dei motivi nel merito, restando impregiudicata ogni valutazione sul provvedimento di estradizione in sede di decisione sulla relativa richiesta. Da qui la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 cod. proc. pen., non sussistendo ragioni di esonero.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 130 c.p.p. – Correzione di errori materiali
- Art. 311 c.p.p. – Ricorso per cassazione
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso
- Art. 719 c.p.p. – Impugnazione dei provvedimenti relativi alle misure cautelari