Revocatoria ordinaria: consapevolezza del pregiudizio e prova per presunzioni (Cass. civ. Sez. I n. 5113 del 27.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di azione revocatoria ordinaria, la liquidità del credito è irrilevante ai fini dell’esperibilità dell’azione, essendo sufficiente che il credito sia eventuale e litigioso. Il presupposto oggettivo dell’eventus damni ricorre non solo quando l’atto dispositivo compromette totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando determina una variazione quantitativa o qualitativa del patrimonio che comporti maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito; grava sul creditore l’onere di dimostrare tali modificazioni, mentre è onere del debitore provare che il patrimonio residuo soddisfi ampiamente le ragioni creditorie. La scientia damni può essere provata con ogni mezzo, comprese le presunzioni, e non è necessaria la pluralità degli indizi. L’accertamento del valore di un bene e della comune intenzione delle parti integra accertamento di fatto, censurabile in cassazione solo per omesso esame di un fatto decisivo.

Il Fatto

Un socio di una s.n.c., titolare di una quota minoritaria, agiva in revocatoria ordinaria avverso l’atto di cessione dell’azienda sociale, comprensiva dell’immobile, stipulato dal liquidatore della società in favore di una società acquirente. Il credito azionato derivava dalla liquidazione della quota del socio defunto, di cui l’attore era erede.

Il Tribunale accoglieva la domanda. La Corte di appello di Roma, con sentenza non definitiva, respingeva i motivi dell’appellante che contestava la propria qualità di socio; con sentenza definitiva, dichiarava l’inefficacia della cessione ai sensi dell’art. 2901 cod. civ. Il liquidatore e la società acquirente proponevano ricorso per cassazione; quest’ultima resisteva e proponeva ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

La Corte riunisce i ricorsi, riguardando l’impugnazione della sentenza definitiva e di quella non definitiva rese nella medesima causa. Esamina prioritariamente il ricorso avverso la sentenza non definitiva, con cui si contestava il rigetto della qualità di socio. Il motivo è inammissibile: la ricostruzione della comune intenzione delle parti integra accertamento di fatto, censurabile solo per omesso esame di un fatto decisivo. Il ricorrente deduce invece violazione di legge, chiedendo una rivisitazione del merito.

Quanto al ricorso principale avverso la sentenza definitiva, il primo motivo e il quarto del ricorso incidentale — concernenti il recepimento acritico della c.t.u. — sono inammissibili. L’accertamento del valore di un bene è accertamento di fatto; le censure non deducono fatti storici decisivi ma valutazioni, non qualificando le circostanze come decisive. L’acquisizione di documentazione da parte del CTU non è illegittima, alla luce di Cass. Sez. Un. n. 3086/2022: il consulente può acquisire tutti i documenti necessari al quesito, salvo quelli diretti a provare i fatti principali.

Il terzo motivo è infondato: la Corte territoriale ha implicitamente disatteso l’eccezione di prescrizione, affermando l’irrilevanza dell’accertamento del credito nel giudizio di revocatoria, con conseguente irrilevanza della prescrizione dello stesso. Il quarto e il quinto motivo sono inammissibili o infondati, per il difetto di autosufficienza e la genericità delle censure, che non possono essere accertate in sede di legittimità.

Sul ricorso incidentale, il terzo motivo è infondato quanto alla violazione di legge: secondo la costante giurisprudenza, la liquidità del credito è irrilevante ai fini dell’azione pauliana. L’eventus damni ricorre anche quando l’atto determini una variazione quantitativa o qualitativa del patrimonio che comporti maggiore difficoltà nel soddisfacimento del credito. Grava sul debitore l’onere di provare che il patrimonio residuo soddisfi le ragioni creditorie. La differenza rispetto all’azione revocatoria fallimentare ex art. 66 legge fallim. si giustifica per la particolarità di quella fattispecie e per il principio della vicinanza della prova.

Il quinto motivo è infondato: non è necessaria la pluralità degli indizi a base della presunzione (Cass. n. 2482 del 2019; Cass. n. 11162 del 2021). Il ricorso principale e quello incidentale sono complessivamente rigettati, con integrale compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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