Equa riparazione: onere probatorio del nesso causale tra ritardo e danno (Cass. civ. Sez. II n. 14811 del 02.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di equa riparazione per la violazione del termine di durata ragionevole del processo, il danno economico connesso alla sopravvenuta insolvenza della parte debitrice non è indennizzabile, perché i fatti di incapienza o di fallimento, sopravvenuti nel corso del procedimento, interrompono il nesso di causalità adeguata e assumono rilevanza esclusiva nella produzione dell’evento, riducendo il ritardo a mera occasione. La censura di motivazione illogica e contraddittoria è inammissibile dopo la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., restando il sindacato di legittimità circoscritto al minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. L’omessa pronuncia, ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., presuppone l’omesso esame di una domanda o eccezione, non la mancata valorizzazione di circostanze di fatto. In caso di rigetto dell’opposizione avverso il decreto di liquidazione, le spese della fase di opposizione seguono il principio della soccombenza, senza intervento sulla fase precedente.
Il Fatto
Gli eredi di un soggetto che aveva introdotto nel settembre 2003 un processo civile chiedono l’indennizzo per equa riparazione per l’irragionevole durata di quel giudizio, oltre al risarcimento del danno patrimoniale conseguente all’insolvenza della società debitrice rimasta soccombente. Il Giudice delegato riconosce con decreto monitorio il solo danno non patrimoniale subito iure proprio dagli eredi, respingendo la domanda di indennizzo iure hereditatis e quella risarcitoria per il pregiudizio patrimoniale.
Gli eredi propongono opposizione, che la Corte d’Appello di Salerno rigetta, ritenendo non provato il nesso tra la durata del processo e la mancata soddisfazione del credito. Compensate per metà le spese di lite, il Ministero soccombente resiste in Cassazione e propone ricorso incidentale sulla regolamentazione delle spese.
La Motivazione della Corte
La Corte respinge il ricorso principale, articolato in sette motivi, e accoglie il solo ricorso incidentale del Ministero. Sul primo e sul secondo motivo esclude il vizio di motivazione apparente: la decisione impugnata espone un percorso logico percepibile, fondato sulla possibilità per la parte attrice di esperire azioni a tutela della garanzia patrimoniale. Le critiche dei ricorrenti mirano in realtà a una rivalutazione del merito, attività preclusa in sede di legittimità.
Quanto alla dedotta contraddittorietà della motivazione, la Corte richiama l’orientamento delle Sezioni Unite n. 8053/2014 e Cass. n. 7020/2022: dopo la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., le censure di insufficienza e contraddittorietà restano ammissibili entro il solo limite del minimo costituzionale dell’art. 111, sesto comma, Cost., quando la motivazione sia totalmente mancante, meramente apparente o fondata su contrasto irriducibile.
Sui motivi terzo e quinto, relativi alla violazione degli art. 115 e 116 cod. proc. civ., la Corte richiama Sezioni Unite n. 20867/2020: la doglianza sull’art. 116 è ammissibile solo se si alleghi che il giudice abbia attribuito alla prova un valore diverso da quello suo proprio, non quando si deduca il mero cattivo esercizio del prudente apprezzamento. Quanto all’art. 115, occorre denunciare l’assunzione di prove non introdotte dalle parti, non il diverso peso di convincimento attribuito a prove già proposte.
Nel merito sostanziale la Corte ribadisce che non vi è relazione automatica tra durata eccessiva del processo e danno economico da insolvenza sopravvenuta del debitore: in forza del principio della causalità adeguata, l’incapienza o il fallimento interrompono la serie causale, degradando le cause preesistenti a mere occasioni (Cass. n. 33004/2024; Cass. n. 22973/2017). L’onere probatorio del nesso resta sul creditore, e il giudice di merito non deve dar conto esplicito di ogni circostanza prospettata dalle parti.
Infine, sul ricorso incidentale, la Corte richiama l’ordinanza Cass. n. 22359/2023: ai fini della liquidazione delle spese occorre guardare all’esito finale della causa, rilevando l’accoglimento dell’opposizione; in caso di rigetto si applica il principio della soccombenza, con la conseguenza che il decreto impugnato va cassato, con rinvio alla Corte d’Appello di Salerno in diversa composizione.
Nota della Redazione
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