Ripetizione dell’indebito bancario: onere probatorio del correntista e saldo di riferimento (Cass. civ. Sez. I n. 9752 del 11.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contratti bancari, il correntista che agisce per la ripetizione dell’indebito o per la rideterminazione del saldo del conto corrente è tenuto a fornire la prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza, rispetto a essi, di una valida causa debendi. L’onere probatorio grava sul correntista ex art. 2697 cod. civ., con la conseguenza che egli deve documentare l’andamento del rapporto mediante la produzione di tutti gli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione. Qualora gli estratti siano prodotti solo a far data da un certo momento del rapporto, in cui risultino appostazioni negative, in mancanza di diversa prova occorre prendere a riferimento, ai fini dell’eventuale consulenza tecnica, proprio quel saldo. La domanda di restituzione, pertanto, non può essere accolta se gli estratti conto attestanti le singole rimesse suscettibili di ripetizione siano incompleti.
Il Fatto
Il correntista, in proprio e quale titolare di una ditta individuale, conveniva in giudizio la banca davanti al Tribunale di Torino, lamentando l’indebita applicazione di interessi passivi convenzionali non pattuiti e variati unilateralmente, di commissioni di massimo scoperto, di interessi anatocistici e usurari su due rapporti di conto corrente. Chiedeva la ripetizione degli importi addebitati e il risarcimento del danno per la mancata disponibilità delle somme.
Il Tribunale rigettava le domande. La Corte di Appello di Torino confermava il rigetto, rilevando che il correntista non aveva documentato compiutamente l’andamento del rapporto e che, pur avendo ritirato la documentazione completa dalla banca dopo l’inizio del giudizio, non aveva integrato la produzione carente. Il correntista proponeva quindi ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava la violazione degli artt. 116 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., sostenendo che la Corte di merito avrebbe dovuto verificare il saldo iniziale del primo estratto esibito e ricostruire il rapporto con prove certe, prendendo come dato di partenza il primo saldo debitore documentato.
La Corte dichiara la censura inammissibile. Ricorda che, se il correntista agisce per la ripetizione di somme asseritamente percepite dalla banca in costanza di rapporto, previa rideterminazione del saldo, l’onere probatorio grava sullo stesso correntista ex art. 2697 cod. civ. Se gli estratti sono prodotti a far data da un certo momento del rapporto, in cui vi siano appostazioni negative, in mancanza di diversa prova occorre prendere a riferimento, ai fini della consulenza tecnica, proprio quel saldo. La Corte richiama sul punto Cass. n. 30789/2023, Cass. n. 30661/2023, Cass. n. 28191/2023, Cass. n. 25417/2023, Cass. n. 11543/2019, Cass. n. 30822/2018 e Cass. n. 24948/2017.
Nel caso concreto, la Corte di merito aveva accertato, con attento esame di ogni documento, che gli estratti esibiti erano incompleti e non consentivano la ricostruzione dell’andamento del rapporto. Aveva inoltre evidenziato che, dopo l’inizio del giudizio, il correntista aveva ritirato la documentazione completa dalla banca senza integrarla.
La Corte rileva che in sede di legittimità si pretende una diversa valutazione degli esiti istruttori, non il controllo della coerenza delle argomentazioni della decisione impugnata. La denuncia ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. non può essere mediata dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie, non potendosi trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo grado di merito. Richiama Cass. n. 15235/2022, Cass. n. 9352/2022, Cass. n. 6000/2022, Cass. n. 25915/2021, Cass. Sez. Un. n. 34476/2019 e Cass. n. 8758/2017.
Il secondo motivo, concernente l’omesso esame di un fatto decisivo per la ricostruzione del saldo tramite consulenza tecnica, e il terzo, relativo alla violazione dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ., sono assorbiti dall’inammissibilità del primo. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e al contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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