Inammissibile l’appello contabile che ripropone il merito sotto veste di vizio motivazionale (Corte dei Conti Sez. III App. n. 182 del 19.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi in materia di pensioni di privilegio l’appello è ammissibile solo se fondato su motivi di diritto e se non sollecita al giudice di seconde cure una pronuncia sulla dipendenza di infermità da causa di servizio, sulla classificazione o sull’aggravamento, questioni che la legge qualifica come questioni di fatto. La denuncia del difetto di motivazione, pur costituendo motivo di diritto, non può essere usata per ottenere surrettiziamente la rivalutazione delle risultanze probatorie: essa è deducibile, ai sensi dell’art. 194 c.g.c., solo per mancanza assoluta della motivazione, per motivazione apparente, per mancato esame di punti decisivi o per insanabile contrasto argomentativo. La motivazione per relationem è valida quando l’atto richiamato è preciso, rintracciabile e logicamente coerente, non essendo il giudice tenuto a esaminare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti.
Il Fatto
Un ex soldato di leva, già titolare di trattamento privilegiato tabellare per una lesione perforante all’occhio sinistro risalente al servizio, ha chiesto il riconoscimento dell’interdipendenza tra quella patologia oftalmica e una sindrome depressiva con somatizzazioni e aspetti post traumatici, insorta a distanza di circa diciotto anni dall’infortunio. Il Ministero della difesa ha rigettato la domanda con decreto, sul presupposto del parere negativo del Comitato di verifica per le cause di servizio, che aveva escluso qualsiasi correlazione etiopatogenetica con l’affezione già riconosciuta dipendente dal servizio.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, con sentenza n. 583/2022, ha respinto la domanda, all’esito di due approfondimenti medico-legali: una consulenza affidata all’Ufficio medico-legale presso il Ministero della salute e un successivo parere del Collegio medico-legale, Sezione speciale presso la Corte dei conti. Avverso la pronuncia ha proposto appello il militare, deducendo error in procedendo per omessa e apparente motivazione e violazione del principio di causalità. La questione centrale, davanti al giudice di seconde cure, riguarda proprio l’ammissibilità del gravame in una materia in cui il fatto è riservato al primo giudice.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha preliminarmente ricostruito il regime dell’appello contabile in materia pensionistica. Il punto di partenza è la costante giurisprudenza secondo cui, perché l’impugnazione sia ammissibile, devono concorrere due condizioni: che si fondi su motivi di diritto e che non richieda al giudice di appello di pronunciarsi sulla dipendenza dell’infermità da causa di servizio, sulla classificazione o sull’aggravamento. Questi elementi, tra cui rientra l’accertamento dell’interdipendenza tra affezioni, sono qualificati dall’art. 170, primo comma, c.g.c. come questioni di fatto, sottratte al riesame in appello.
Il Collegio ha poi esaminato la censura di omessa e apparente motivazione, articolata dall’appellante come violazione degli artt. 5 e 39 c.g.c. Su questo punto la giurisprudenza di legittimità contabile, con le Sezioni Riunite n. 10/QM/2000, ha precisato che il difetto di motivazione su questioni di fatto è deducibile solo in ipotesi estreme: mancanza materiale della motivazione o motivazione apparente, mancato esame di punti decisivi o insanabile contrasto tra le argomentazioni. Occorre cioè che la sentenza non sia idonea a rivelare la ratio decidendi, restando impedito ogni controllo sul percorso logico seguito dal giudice.
La Sezione ha verificato in concreto la sussistenza di tali vizi, non sottraendosi alla doverosa analisi del percorso argomentativo impugnato. Il primo giudice, attraverso l’ausilio del Collegio medico-legale, ha valutato in modo approfondito entrambe le affezioni, nella loro esistenza ontologica e nelle eventuali alterazioni anatomo-funzionali, respingendo la tesi dell’interdipendenza. La motivazione è risultata coerente e non implausibile, connotata da un’ampia ripresa delle risultanze peritali e da una puntuale disamina degli atti di causa.
Quanto ai documenti prodotti per la prima volta in appello, la Corte ha ricordato il divieto dell’art. 194 c.g.c., salvo il caso di impossibilità incolpevole della parte. Tuttavia, ha ritenuto che le allegazioni difensive a contenuto tecnico, prive di autonomo valore probatorio, possano sfuggire alle preclusioni, senza però introdurre nuovi fatti costitutivi. Esse non incidono sulla dimostrazione dell’interdipendenza, esponendo piuttosto un quadro clinico sopravvenuto.
Da ciò la declaratoria di inammissibilità dell’appello, e in ogni caso di rigetto per infondatezza, con conferma della sentenza impugnata e condanna dell’appellante alle spese di lite.
Nota della Redazione
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