Il voto numerico è motivazione sufficiente negli esami di abilitazione forense (TAR Lazio n. 4964 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il voto numerico attribuito dalla commissione esaminatrice agli elaborati dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense costituisce adeguata modalità di esternazione della motivazione del giudizio di correzione, in quanto esprime, sia pure in forma sintetica, un giudizio di sufficienza o insufficienza variamente graduato, idoneo a soddisfare l’obbligo di cui all’art. 3 della legge n. 241/1990. Il giudizio di insufficienza, espressione di ampia discrezionalità tecnica, è sindacabile dal giudice amministrativo solo per travisamento dei fatti, violazione delle regole di procedura, illogicità manifesta. Il parere pro veritate prodotto dal candidato è irrilevante per confutare il giudizio della commissione, salvo il caso residuale dell’abnormità.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il provvedimento con cui la commissione per gli esami di avvocato istituita presso la Corte d’appello di Milano non lo ammetteva alla prova orale dell’esame di abilitazione per la sessione 2024, nonché il presupposto verbale di correzione. A sostegno del ricorso lamentava l’insufficienza della motivazione, consistente in un mero voto numerico, e, sulla scorta di un parere pro veritate, la correttezza dell’elaborato consegnato. Si costituiva in resistenza il Ministero della giustizia; l’istanza cautelare veniva respinta con ordinanza non appellata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha scrutina congiuntamente le censure, ritenendole infondate, richiamando il consolidato orientamento secondo cui il voto numerico, già nella sua graduazione, esterna una valutazione sintetica ma congrua, che non solo stabilisce il superamento della soglia per l’accesso alla fase successiva, ma dà conto della misura dell’apprezzamento riservato all’elaborato (tra le tante, Cons. Stato, ad. plen. 20 settembre 2017, n. 7 e Corte cost. 8 giugno 2011, n. 175).
Tale indirizzo è stato recentemente confermato dal Cons. Stato, sez. III, 10 dicembre 2025, n. 9734, che ha riformato le sentenze del TAR Lombardia citate dal ricorrente, precisando che la sufficienza del voto numerico non è determinata da ragioni pratiche ma è maggiormente in linea con i principi di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 Cost., e che un’eventuale revisione richiederebbe un nuovo intervento della Corte costituzionale. Il Collegio ha inoltre richiamato il CGA, 5 novembre 2025, n. 856, che ha avallato il medesimo orientamento.
Quanto all’eccepito mutato quadro fattuale e giuridico, trova applicazione il regime transitorio di cui all’art. 49 della legge n. 247/2012, che ha posticipato l’entrata in vigore della nuova disciplina, inficiando la tesi del superamento in via di fatto dei principi affermati. Il Collegio ha poi escluso la disparità di trattamento, richiamando la giurisprudenza secondo cui tale vizio presuppone l’assoluta identità delle situazioni e che la diversità di trattamento illegittima verso altri non è invocabile.
Nel merito, il giudizio di insufficienza non risulta viziato da travisamento dei fatti o da illogicità manifesta: l’elaborato, limitandosi a trascrivere il contenuto degli articoli di legge rilevanti senza sviluppare la tesi, come ci si aspetterebbe in un atto di citazione, non affronta compiutamente le problematiche della traccia e contrasta con i criteri di chiarezza, logicità, completezza e rigore metodologico. Il parere pro veritate, per quanto redatto da un professore ordinario, non è in grado di inficiare il giudizio della sottocommissione, spettando esclusivamente a quest’ultima la valutazione degli elaborati e non essendo consentito al giudice sovrapporvi il parere di un terzo, salvo il caso di abnormità. Il ricorso è stato pertanto respinto, con spese compensate.
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Nota della Redazione
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