Ripristino dei luoghi imposto da prescrizioni non integra la particolare tenuità (Cass. pen. Sez. III n. 986 del 10.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di particolare tenuità del fatto, la condotta dell’imputato successiva alla commissione del reato, per effetto della novellazione dell’art. 131-bis cod. pen. ad opera del d.lgs. n. 150 del 2022, può essere valorizzata nell’ambito del giudizio complessivo sull’entità dell’offesa, ma non può di per sé sola rendere di particolare tenuità un’offesa che tale non era al momento del fatto. Il comportamento susseguente consistito nel mero adempimento di prescrizioni impartite dall’organo accertatore, lungi dal costituire espressione di spontanea resipiscenza, è frutto di un adempimento necessitato e non consente il riconoscimento della causa di non punibilità. La prova della ricorrenza dei presupposti della particolare tenuità è demandata all’imputato, tenuto ad allegare elementi specifici.

Il Fatto

Il Tribunale di Benevento, con sentenza del 25 gennaio 2024, aveva dichiarato l’imputato, legale rappresentante di una società, colpevole del reato di cui all’art. 256, comma 1, lett. a), d. lgs. n. 152 del 2006, per aver effettuato attività di trasporto e smaltimento di rifiuti non pericolosi, costituiti in liquami appena prelevati dal pozzo nero di un’abitazione privata, in assenza della prescritta autorizzazione, con un autocarro dotato di autobotte di proprietà della società.

La difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con unico motivo, il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione agli artt. 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., 24, comma 2, e 111, comma 6, Cost., per l’omessa pronuncia sulla richiesta di applicazione della speciale causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., avanzata in via subordinata in sede di conclusioni.

La Motivazione della Corte

La Corte, dopo aver richiamato le conclusioni scritte del Procuratore generale, che aveva chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, ha rilevato come il giudice di merito avesse qualificato il fatto in termini di “moderata gravità”. Tale valutazione, secondo la Sezione, equivale ad aver ritenuto senz’altro superata la soglia di particolare tenuità imposta dall’art. 131-bis cod. pen., escludendo in radice l’applicabilità della causa di non punibilità, con conseguente assenza di carenza motivazionale.

La Corte ha poi ricordato il principio secondo cui la prova della ricorrenza dei presupposti della particolare tenuità è demandata all’imputato, tenuto ad allegare la sussistenza dei relativi presupposti mediante indicazione di elementi specifici, richiamando sul punto Sez. 3, n. 13657 del 16/02/2024, Rv. 286101-02.

Ciò che rileva in senso ostativo, nel caso di specie, è la natura del comportamento susseguente valorizzato dalla difesa. Il ripristino dello stato dei luoghi non è stato frutto di spontanea rivisitazione della condotta, ma conseguenza di un doveroso adempimento alle prescrizioni impartite dall’organo accertatore ai sensi dell’art. 242, d. lgs. n. 152 del 2006, volte a rimuovere i liquami sversati. Non si è trattato, dunque, di una condotta manifestazione di resipiscenza, ma di un adempimento necessitato, senza l’intervento delle autorità preposte.

La Sezione ha richiamato la giurisprudenza secondo cui, per effetto della novella introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022, acquista rilievo anche la condotta dell’imputato successiva al reato, che tuttavia non potrà, di per sé sola, rendere di particolare tenuità un’offesa che tale non era al momento del fatto, potendo essere valorizzata solo nell’ambito del giudizio complessivo sull’entità dell’offesa, da effettuarsi alla stregua dei parametri di cui all’art. 133, comma primo, cod. pen. (Sez. 3, n. 18029 del 04/04/2023, Rv. 284497-01).

La Corte ha infine richiamato, in linea di continuità, Sez. 3, n. 46231 del 14 novembre 2024, secondo cui le condotte ove normativamente imposte non rendono di particolare tenuità un’offesa che tale non era al momento della commissione del fatto. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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