Nessun obbligo di ripubblicazione del regolamento urbanistico per modifiche circoscritte (TAR Toscana n. 1129 del 08.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di ripubblicazione dello strumento urbanistico tra la fase di adozione e quella di approvazione non ricorre per qualsiasi modifica, anche sostanziale, riferita alla singola norma di attuazione o alla disciplina settoriale di aspetti del territorio. Esso si impone unicamente quando le variazioni comportino un sovvertimento dei criteri di impostazione del piano o delle sue fondamentali linee di indirizzo, lasciando inalterato l’impianto originario. La conversione di una scheda-norma di un singolo ambito in altra scheda, con mantenimento della perimetrazione e della superficie territoriale, costituisce modifica circoscritta e non impone la riadozione. Parimenti, l’aggiornamento di una singola norma di attuazione non lede lo ius partecipationis degli interessati, né richiede una nuova VAS quando l’autorità competente si sia espressa sugli elaborati definitivi tenendo conto delle osservazioni paesaggistiche.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari e titolari di attività commerciali in un’area del Comune di Massa, hanno riassunto davanti al TAR il ricorso straordinario al Capo dello Stato, trasposto in sede giurisdizionale su opposizione del Sindaco. Essi impugnavano la deliberazione consiliare di approvazione definitiva del Regolamento Urbanistico e gli atti presupposti, dolendosi che l’area di loro interesse, inserita nello strumento adottato nell’Ambito di Riorganizzazione Urbanistica ARU 1.01, fosse stata ricompresa in sede di approvazione nell’Ambito di Conservazione AC 1.18, con stralcio della precedente scheda.

Le osservazioni presentate in fase di adozione erano state respinte. I ricorrenti deducevano la violazione della disciplina regionale sulla partecipazione, l’omessa riedizione della VAS e l’illegittimità dell’art. 37 delle N.T.A., chiedendo l’annullamento degli atti nella parte di interesse.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha incentrato la decisione sull’asserita necessità di ripubblicazione dello strumento urbanistico a seguito delle modifiche intervenute tra adozione e approvazione. Ha anzitutto escluso che l’ARU 1.01 fosse stato stralciato: dal verbale della Conferenza paesaggistica emerge che la scheda è stata semplicemente convertita nell’AC 1.18, con identica indicazione della superficie territoriale. Si tratta dunque di modifica circoscritta.

Il Tribunale ha richiamato il proprio orientamento secondo cui l’obbligo di nuova pubblicazione non riguarda qualsiasi variazione, ma solo i casi di sovvertimento dei criteri di impostazione dello strumento pianificatorio (richiamando TAR Toscana, sez. I, n. 1118 del 2017 e, per il tramite di questa, Cons. Stato, sez. IV, n. 847 del 2016; nonché Cons. Stato, sez. II, n. 7839 del 2019). Ha quindi escluso che i ricorrenti avessero dimostrato la caduta della continuità dei criteri di fondo del piano, rilevando che le modifiche riguardavano una singola porzione del territorio e l’aggiornamento di una singola norma di attuazione.

Quanto alla necessità della VAS, il Collegio ha osservato che l’autorità competente si era espressa sugli elaborati definitivi con determinazione dirigenziale n. 1582 dell’11 luglio 2019, esaminandoli alla luce dei verbali della Conferenza paesaggistica che avevano evidenziato le esigenze di tutela ambientale. Tali esigenze erano state recepite proprio attraverso la conversione della scheda, come confermato dalla deliberazione consiliare n. 142 del 2019, che richiama il parere motivato in materia di VAS.

Il ricorso è stato pertanto dichiarato infondato e respinto, con condanna dei ricorrenti alle spese nei confronti del Comune, liquidate in euro 5.000,00, e compensazione con le altre Amministrazioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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