Interdittiva antimafia e favoreggiamento: insufficienza del solo rinvio a giudizio (TAR Sicilia n. 1129 del 22.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di interdittiva antimafia che richiami l’art. 84, comma 4, lett. c), d.lgs. n. 159/2011 deve fondarsi su una fattispecie riconducibile alle prescrizioni tassative della norma, che contempla l’omessa denuncia dei reati di cui agli artt. 317 e 629 cod. pen. aggravati ai sensi dell’art. 7 d.l. n. 152/1991, e non il favoreggiamento personale in relazione a un reato di usura. La giurisprudenza ammette che gli elementi di inquinamento mafioso non costituiscano un numerus clausus, ma il rischio di infiltrazione deve essere desunto in modo concreto ed attuale e riferito specificamente all’impresa. È pertanto affetto da difetto di istruttoria e motivazione il provvedimento che incentri la valutazione sulla caratura criminale del soggetto favorito e sull’unica imputazione a carico del titolare, senza allegare ulteriori elementi di permeabilità mafiosa dell’attività economica.
Il Fatto
Il ricorrente esercita il commercio ambulante itinerante di prodotti alimentari in forma di ditta individuale. La Prefettura ha adottato nei suoi confronti un’interdittiva antimafia ai sensi dell’art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011, comunicata nel giugno 2023, assumendo a presupposto il rinvio a giudizio per favoreggiamento personale ex art. 378 cod. pen.
Secondo l’accusa, escusso a sommarie informazioni in merito a un reato di usura ex art. 644 cod. pen. contestato a un terzo, il ricorrente avrebbe reso dichiarazioni reticenti per favorire il presunto responsabile. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento deducendo la non riconducibilità del reato al catalogo dell’art. 84, comma 4, lett. c), l’assenza dell’aggravante mafiosa, l’occasionalità della condotta, l’esiguità del prestito e la mancata considerazione delle misure alternative ex art. 94-bis. L’Amministrazione ha resistito sostenendo la rilevanza delle condotte volte ad agevolare l’attività delle associazioni.
La Motivazione della Corte
Il Collegio concentra l’analisi sulla struttura argomentativa dell’interdittiva, individuando due pilastri: sul piano giuridico, la ricomprensione del favoreggiamento tra le ipotesi dell’art. 84, comma 4, lett. c), d.lgs. n. 159/2011; sul piano fattuale, la caratura mafiosa del soggetto favorito.
La censura è fondata. La disposizione richiamata contempla l’omessa denuncia dei reati di cui agli artt. 317 e 629 cod. pen., aggravati ai sensi dell’art. 7 d.l. n. 152/1991, e non contiene alcun riferimento al reato di usura né al favoreggiamento. Il provvedimento, inoltre, incentra la motivazione su prescrizioni che il Collegio qualifica come tassative e che non ricomprendono la fattispecie contestata.
Il Tribunale riconosce che gli elementi di inquinamento mafioso non costituiscono un numerus clausus e sfuggono a un preciso inquadramento. Tuttavia, una volta superato il richiamo alla lettera c), il rischio di infiltrazione va desunto in modo concreto ed attuale, secondo gli indici elaborati dalla giurisprudenza amministrativa — richiamata nelle pronunce del Consiglio di Stato n. 5097 del 2023 e n. 1312 del 2017.
Nessuno di tali elementi emerge specificamente. La motivazione descrive in modo approfondito i precedenti e i collegamenti del presunto usuraio, ma non chiarisce in quali termini tale caratura si riverberi sull’impresa individuale del ricorrente. L’unico elemento di permeabilità resta l’imputazione, non accompagnata da altri contatti o rapporti stabili. Il Collegio sottolinea l’importo modesto del prestito, pari a 1.500,00 euro, e l’occasionalità del ricorso al credito.
La combinazione tra usura del terzo, precedenti di costui e favoreggiamento del ricorrente non è dunque ragionevolmente sufficiente a configurare il rischio, pur nel sindacato estrinseco consentito al giudice amministrativo. Il ricorso è accolto, con assorbimento delle ulteriori censure e compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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