Emolumenti arretrati percepiti per effetto di sentenza: tassazione separata (Cass. civ. Sez. V n. 14260 del 28.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Gli emolumenti arretrati soggetti a tassazione separata sono tutti quelli riferibili ad anni precedenti la cui erogazione o percezione in anni successivi dipenda da leggi, contratti collettivi, sentenze, atti amministrativi sopravvenuti ovvero da altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti. La corresponsione di somme maturate in anni risalenti e riconosciute a seguito di sentenza integra una di tali cause, sicché il relativo importo non concorre alla formazione del reddito complessivo dell’anno di percezione. L’imposta va determinata applicando all’ammontare percepito l’aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del biennio anteriore all’anno in cui è sorto il diritto alla percezione. Il regime cede solo quando il ritardo nell’erogazione sia dipeso dalla volontà concorde delle parti, ovvero quando il pagamento avvenga nell’anno immediatamente successivo ed entro il termine fisiologico di centoventi giorni.
Il Fatto
Il contribuente impugnava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di La Spezia la cartella di pagamento emessa dall’agente della riscossione per Irpef su redditi soggetti a tassazione separata, oltre interessi e sanzioni, nonché il diniego opposto dall’Agenzia delle Entrate sull’istanza di annullamento in autotutela.
La Commissione provinciale accoglieva il ricorso. La Commissione tributaria regionale della Liguria, in parziale accoglimento dell’appello erariale, rigettava il ricorso limitatamente alla debenza dell’imposta e annullava le sanzioni, ravvisando una mera riliquidazione da parte dell’Ufficio. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione degli artt. 17 e 21 d.P.R. n. 917/1986 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
La Motivazione della Corte
La questione riguarda la corretta qualificazione delle somme percepite e il criterio di determinazione dell’aliquota applicabile. La parte privata censura l’interpretazione dell’art. 17, comma 3, d.P.R. n. 917/1986 seguita dal giudice del gravame e l’omessa applicazione del criterio di calcolo indicato dall’art. 21 del medesimo testo unico.
La Corte ritiene il motivo fondato e richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui gli emolumenti arretrati sono tutti quelli riferibili ad anni precedenti, la cui erogazione in anni successivi sia effetto di leggi, contratti collettivi, sentenze, atti amministrativi sopravvenuti o di altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti (Cass. n. 19606/2005; Cass. n. 3581/2020).
Nel caso concreto le somme erano state percepite nel 2007 e riferite a diritti maturati tra il 1998 e il 1999, quali differenze retributive per mansioni superiori. Esse costituiscono dunque emolumenti arretrati assoggettabili a tassazione separata, tanto più che la corresponsione trovava la propria ragione in una sentenza, espressamente annoverata tra le cause legittimanti il regime.
La ratio del beneficio è evitare che il contribuente, percependo in un solo periodo proventi maturati in anni diversi, subisca un regime fiscale deteriore per effetto del cumulo. L’esclusione opera solo quando il ritardo sia dipeso dalla volontà concorde delle parti, evenienza estranea alla fattispecie, o quando il pagamento avvenga nell’anno immediatamente successivo ed entro il termine di centoventi giorni, ritenuto fisiologico. Tale evenienza è stata esclusa dalla Corte in relazione ai compensi dei giudici tributari corrisposti entro il predetto termine (Cass. n. 3581/2020).
Nel caso in esame, trattandosi di somme maturate nel 1998/1999 e accreditate nel 2007 a seguito di azione giudiziaria, non ricorre l’ipotesi del ritardo fisiologico. L’Agenzia ha invece fatto concorrere l’emolumento alla formazione del reddito complessivo dell’anno di percezione, determinando un’aliquota superiore al 32,40% e applicando così il criterio più sfavorevole, in contrasto con l’art. 17, comma 3, d.P.R. n. 917/1986. Il ricorso è pertanto accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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