Riqualificazione in rinvio e prescrizione, difesa nel merito e poteri della Cassazione (Cass. pen. Sez. V n. 40710 del 17.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale, di regola, su ogni eccezione processuale, salvo che sia dedotta una nullità assoluta e insanabile derivante dall’assunzione di una decisione senza la partecipazione dell’imputato e del difensore, quando l’imputato invochi i presupposti del proscioglimento nel merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. La riqualificazione del fatto ex art. 521, comma 1, cod. proc. pen. è consentita al giudice di rinvio a condizione che il fatto storico resti immutato e che la nuova definizione risulti prevedibile e sia stata oggetto di effettivo contraddittorio. Il difetto di prova evidente dell’innocenza impone la declaratoria di estinzione senza alcun approfondimento del materiale probatorio.

Il Fatto

Il ricorrente, imputato in origine di concorso esterno in associazione mafiosa ex artt. 110 e 416-bis cod. pen., dopo una doppia condanna conforme e l’annullamento con rinvio della Corte di cassazione, veniva giudicato dal giudice di rinvio. Quest’ultimo riqualificava il fatto — riferito alle elezioni regionali del 2008 — come scambio elettorale politico mafioso ex art. 416-ter cod. pen., ne accertava l’estinzione per prescrizione maturata prima della sentenza di primo grado e revocava le statuizioni civili.

Il ricorrente deduceva la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, avendo il giudice di rinvio modificato il fatto contestato con decisione “a sorpresa” e in assenza di contraddittorio. Contestava altresì la sussistenza dell’elemento oggettivo del reato, assumendo che il metodo mafioso dovesse formare oggetto di autonoma pattuizione. Il secondo ricorrente censurava il diniego delle circostanze attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce in via preliminare l’ambito del proprio intervento. Di fronte a una declaratoria di prescrizione, il giudice di legittimità può annullarla solo se emerga, dagli atti, l’evidenza dell’innocenza ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. Tale evidenza presuppone una constatazione ictu oculi, incompatibile con qualsiasi approfondimento probatorio. Nel caso concreto nessuna doglianza integra tale presupposto.

La Corte ricorda come l’imputato possa sempre difendersi nel merito di un reato prescritto rinunciando alla prescrizione, facoltà che il ricorrente non ha esercitato. Sul punto richiama le ordinanze della Corte costituzionale n. 362 del 1991 e n. 300 del 1991, che hanno ritenuto non fondata la questione di legittimità dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., proprio in ragione della rinunciabilità della causa estintiva.

Il primo motivo è inammissibile nella parte in cui denuncia violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 6 CEDU: non è consentito il motivo di ricorso che deduca la violazione di norme costituzionali o convenzionali, potendo esse fondare solo una questione di legittimità costituzionale, nella specie non proposta (Sez. Un. n. 29541 del 16.07.2020, Filardo). Parimenti inammissibile è la deduzione di vizi di motivazione su questioni di diritto.

Nel merito, il principio di correlazione non è violato: il giudice può dare al fatto una diversa qualificazione giuridica purché il fatto storico resti immutato e sussista un nucleo comune tra contestazione e decisione. Il segmento di condotta ritenuto in sentenza trova precisa rispondenza nel capo di imputazione. La Corte esclude poi che la riqualificazione sia avvenuta “a sorpresa”: il tema era stato introdotto dagli stessi motivi del primo ricorso, dalla sentenza rescindente e dalle conclusioni del Procuratore generale in sede di rinvio. Richiama sul punto Sez. Un. n. 31617 del 26.06.2015, Lucci, secondo cui la nuova definizione deve essere nota o prevedibile e non comportare lesione dei diritti della difesa.

Quanto alla dedotta preclusione derivante dalla maturazione del termine prescrizionale prima dell’esercizio dell’azione penale, la Corte osserva che il ricorrente non ha allegato l’iscrizione del procedimento per il fatto poi riqualificato né l’archiviazione di quella notitia criminis (Sez. Un. n. 33885 del 24.06.2010, Giuliani). La sentenza Lucci chiarisce che l’autorizzazione alla riapertura delle indagini pertiene a quella indagine e a quella azione penale e che l’archiviazione non riverbera effetti sull’azione esercitata per fatti diversamente qualificati.

Il secondo motivo è inammissibile, poiché in presenza di una causa estintiva non sono rilevabili in Cassazione i vizi di motivazione, dovendo il giudice di rinvio procedere immediatamente alla declaratoria (Sez. Un. n. 35490 del 28.05.2009, Tettamanti). Il ricorso del secondo imputato è dichiarato inammissibile, essendo manifestamente infondata la censura sul diniego delle attenuanti generiche, sorretto da congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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