Prova dello stato di incapacità nella circonvenzione d’incapace (Cass. pen. n. 10235/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di circonvenzione d’incapace, la prova dello stato di infermità o di deficienza psichica della persona offesa, idoneo a compromettere la capacità di intendere e di volere, deve essere oggetto di un accertamento rigoroso e non può essere desunta da mere sensazioni riferite da testimoni, né da una valutazione atomistica di singoli atti dispositivi, quando manchi una diagnosi clinica certa e quando gli atti di disposizione patrimoniale, ritenuti sintomatici dell’induzione, siano antecedenti al periodo in cui lo stato di incapacità è stato accertato. Il giudice è tenuto a valutare l’intero compendio probatorio in modo unitario, verificando la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato, ivi compresa l’esistenza di un’attività di induzione posta in essere dall’agente, che deve essere provata in modo certo e non semplicemente desunta dall’effetto pregiudizievole degli atti compiuti dalla vittima.
Il Fatto
L’imputata è stata condannata dal Tribunale di Grosseto e dalla Corte d’appello di Firenze per il reato di circonvenzione d’incapace, per avere indotto la parte offesa, affetta dal morbo di Parkinson, a compiere atti di disposizione patrimoniale in suo favore, tra cui l’acquisto di un’autovettura, il riscatto di una polizza assicurativa e l’emissione di assegni bancari per complessive somme di rilevante importo.
La Corte d’appello ha desunto lo stato di incapacità della vittima dalle dichiarazioni del medico di base, che aveva diagnosticato il morbo di Parkinson con invalidità al 100%, e del medico neurologo, che aveva rilevato una compromissione della memoria, nonché dalle dichiarazioni di conoscenti che avevano osservato un progressivo peggioramento delle condizioni cognitive. L’imputata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, la mancata assunzione di una prova decisiva (la testimonianza del notaio che aveva rogato un atto di remissione del debito), la carenza di motivazione sulla prova dello stato di incapacità e l’assenza di prova di una condotta di induzione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, ritenendo fondati i motivi di censura e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Firenze. Ha rilevato che la motivazione della Corte territoriale era viziata da manifesta infondatezza in ordine alla ritenuta sussistenza dello stato di incapacità della persona offesa. La Corte d’appello si era basata su mere sensazioni riferite da altri testimoni e su una valutazione frammentaria degli atti di disposizione, senza un accertamento clinico certo e senza verificare la sussistenza di una condotta di induzione effettivamente posta in essere dall’imputata.
La Corte ha richiamato il principio secondo cui la prova dello stato di infermità o deficienza psichica, idoneo a compromettere la capacità di intendere e di volere, deve essere oggetto di un accertamento rigoroso, e non può essere desunta da generiche impressioni, né da una valutazione atomistica di singoli atti dispositivi, quando manchi una diagnosi clinica certa e quando gli atti di disposizione patrimoniale, ritenuti sintomatici dell’induzione, siano antecedenti al periodo in cui lo stato di incapacità è stato accertato. Il giudice è tenuto a valutare l’intero compendio probatorio in modo unitario, verificando la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato, ivi compresa l’esistenza di un’attività di induzione, che deve essere provata in modo certo e non semplicemente desunta dall’effetto pregiudizievole degli atti compiuti dalla vittima.
La Corte ha quindi annullato la sentenza impugnata, disponendo che il giudice del rinvio procedesse a un nuovo esame, con particolare riguardo alla verifica della credibilità della persona offesa, della sussistenza dello stato di incapacità, della prova della condotta di induzione e della relazione causale tra quest’ultima e gli atti di disposizione patrimoniale.
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