Associazione mafiosa autonoma: necessaria l’esteriorizzazione del metodo (Cass. pen. Sez. V n. 40709 del 17.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La qualificazione di un sodalizio come associazione di stampo mafioso ex art. 416-bis cod. pen. postula l’accertamento della forza di intimidazione del vincolo associativo e delle correlate condizioni di assoggettamento e omertà. Ove si tratti di una compagine autonoma rispetto a quella storica di provenienza, non opera il principio della struttura delocalizzata, che consente di desumere la carica intimidatrice dalla replica del modello della “casa madre”. In tal caso è necessario il riscontro dell’esteriorizzazione del metodo mafioso, quale condotta positiva che può atteggiarsi in forme peculiari quando l’attività del sodalizio si concentri in ambiti economici, come le false fatturazioni, che non implicano interlocuzioni diffuse con soggetti esterni. La mancanza di tale esteriorizzazione preclude la sussunzione nella fattispecie mafiosa, pur restando integro il delitto di cui all’art. 416 cod. pen.

Il Fatto

Il Tribunale del Riesame, in riforma del provvedimento del giudice per le indagini preliminari, riqualificava da associazione mafiosa ad associazione per delinquere semplice il reato provvisoriamente contestato al capo 1), sostituendo la custodia in carcere con gli arresti domiciliari per alcuni indagati, dichiarando la nullità dell’ordinanza emessa nei confronti di altri per violazione dell’art. 292, comma 3, cod. proc. pen. e confermando la misura per i restanti. Il quadro indiziario traeva origine dagli accertamenti su una società fallita coinvolta in un sistema di frode fiscale e riciclaggio internazionale.

Il Pubblico Ministero ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’erronea riqualificazione e l’inosservanza dell’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. in ordine all’interrogatorio preventivo. Hanno impugnato anche due indagati, censurando la valutazione dei gravi indizi e delle esigenze cautelari.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dall’interesse del Pubblico Ministero a ricorrere contro la riqualificazione, poiché essa incide sulla durata della misura. Richiama Sez. III n. 6738 del 12.01.2023 a conferma della concretezza e attualità di tale interesse.

Sul primo motivo, la Corte osserva che lo stesso capo di imputazione provvisorio qualifica l’associazione come autonoma rispetto alle cosche di Reggio Calabria. Ne deriva l’inapplicabilità del principio elaborato per le strutture delocalizzate, secondo cui la forza intimidatrice può desumersi dalla replica del modulo organizzativo della struttura “madre” (richiamata Sez. V n. 14403 del 30.01.2024). Trattandosi di nuova associazione autonoma, devono sussistere tutti gli elementi della fattispecie, il cui cardine risiede nel metodo mafioso: la Corte si sofferma sul valore della forza di intimidazione delineato dalle Sezioni Unite n. 36958 del 27.05.2021, Modaffari, dove essa è riferita alla struttura in sé e si traduce in atti specifici riferibili a soggetti determinati.

Il collegio chiarisce poi che un sodalizio dedito a un settore economico specifico, come le false fatturazioni, non è di per sé estraneo all’art. 416-bis cod. pen., potendo il programma delittuoso consistere nel controllo di attività economiche. Tuttavia, in questi ambiti l’esteriorizzazione può assumere forme peculiari, anche silenti, purché si traduca in condotte specifiche in vista dell’acquisizione del predominio settoriale.

Nel caso concreto la Corte ritiene la motivazione del Tribunale congrua: il collegamento con la compagine storica non è emerso, il sodalizio bresciano si connotava per accoliti diversi e per un’attività differente, e non risultano attività investigative volte ad approfondire i rapporti con il sodalizio precedente. Manca l’esteriorizzazione della carica intimidatoria nel territorio, non bastando le condotte verso i soli sodali della pregressa associazione, né l’episodio intimidatorio verso un soggetto terzo, recuperato solo ex post.

Il secondo motivo del Pubblico Ministero è rigettato: le valutazioni del Tribunale sui pericoli di fuga e inquinamento probatorio sono congruamente argomentate e precluse al sindacato di legittimità (richiamate Sez. F n. 47748 del 11.08.2014 e Sez. VI n. 17916 del 20.03.2025). I ricorsi degli indagati sono dichiarati inammissibili, risolvendosi in una richiesta di rilettura delle risultanze; manifestamente infondata la censura sul termine di deposito della motivazione, non richiedendo l’art. 309, comma 10, cod. proc. pen. alcun obbligo motivazionale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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