Inammissibile il ricorso che ripropone in Cassazione le stesse ragioni dell’appello (Cass. pen. Sez. I n. 40711 del 18.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di legittimità non è consentita una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, riservata in via esclusiva al giudice di merito. Le modifiche introdotte dalla legge n. 46 del 2006 non hanno mutato la natura del giudizio di cassazione, che resta di legittimità: gli atti indicati, da allegare per soddisfare l’autosufficienza, devono contenere elementi certi e obiettivamente incontrovertibili, idonei a inficiare la struttura logica del provvedimento. È inammissibile, per aspecificità, il motivo che riproponga le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, senza confrontarsi con le esplicitazioni della decisione impugnata. Il controllo sul vizio di motivazione è limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili le minime incongruenze.
Il Fatto
La vicenda trae origine da una perquisizione domiciliare compiuta nell’ambito di una più vasta operazione di polizia. In prossimità dell’appartamento interessato, gli operanti notavano il ricorrente, gravato da precedenti penali e già sottoposto alla sorveglianza speciale. La successiva perquisizione personale consentiva di rinvenire le chiavi di un magazzino, nella cui disponibilità il predetto dichiarava di trovarsi; nel locale venivano occultate, dietro una scaffalatura e avvolte nel cellophane, una carabina ad aria compressa con matricola abrasa e una spada di tipo katana. Il Tribunale, in composizione monocratica, dichiarava l’imputato colpevole dei reati ascritti, riuniti sotto il vincolo della continuazione, con concessione delle attenuanti generiche equivalenti rispetto alla contestata recidiva.
La Corte di appello confermava la decisione, ritenendo infondati tutti i motivi del gravame. Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, deducendo la violazione degli artt. 648 e 697 cod. pen. e il vizio di motivazione sull’accertamento della potenza dell’arma e sull’elemento soggettivo, nonché l’omesso avviso in ordine all’applicazione di una pena sostitutiva ai sensi dell’art. 95 d.lgs. n. 150/2022.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è respinto, in parte perché inammissibile e in parte perché infondato. La Corte muove dal costante insegnamento secondo cui in sede di legittimità non è consentita una rilettura degli elementi di fatto, la cui valutazione è riservata al giudice di merito: la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali non integra il vizio di legittimità. Sono pertanto inammissibili i motivi diretti a ottenere una rivalutazione dei fatti mediante criteri diversi da quelli adottati dal giudice di merito, quando questi abbia esplicitato le ragioni del proprio convincimento con motivazione esente da vizi logici e giuridici.
La Corte richiama le Sezioni Unite n. 6402 del 1997 e la Sez. IV n. 4842 del 2004, oltre alla Sez. IV n. 20245 del 2006, per precisare che le modifiche dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. non consentono di sovrapporre la valutazione della Cassazione a quella del merito. Il sindacato sul vizio di motivazione è ammesso solo nella specie del travisamento della prova, a condizione che siano indicati in modo specifico e puntuale gli atti rilevanti e che la contraddittorietà sia percepibile ictu oculi, restando esclusi i rilievi di minima incongruenza.
Su questa base il primo motivo è dichiarato inammissibile per aspecificità: il ricorrente si limita a riproporre le doglianze già sollevate in appello senza confrontarsi con il ragionamento della Corte territoriale. Quest’ultima aveva evidenziato che l’obbligo di denuncia dell’arma sussisteva a prescindere dall’effettiva potenza della carabina, trattandosi di arma propria priva dei requisiti che ne consentirebbero la libera circolazione, quali la punzonatura e gli elementi idonei a garantirne l’identificazione e il controllo sulla potenza, tenuto conto che l’eventuale cessione deve avvenire tramite scrittura privata tra maggiorenni. L’abrasione del numero di matricola giustificava inoltre la conferma del delitto di ricettazione.
È dichiarata manifestamente infondata anche la censura sull’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 697 cod. pen., poiché trattandosi di contravvenzione è indifferente il dolo o la colpa; il possesso non contestato di un’arma clandestina integra di per sé la prova della ricettazione, perché l’abrasione della matricola, privando l’arma del numero e dei contrassegni di cui all’art. 11 legge n. 110/1975, dimostra il proposito di occultamento e la consapevolezza della provenienza illecita, salvo elementi contrari non dedotti (Sez. I n. 37016 del 2019). Il secondo motivo è infondato: ai fini dell’obbligo del giudice di appello di pronunciarsi sulle pene sostitutive, ai sensi della disciplina transitoria di cui all’art. 95 d.lgs. n. 150/2022, è necessaria una richiesta dell’imputato, da formulare al più tardi nel corso dell’udienza di discussione del gravame, della quale nel caso in esame non vi è traccia. Al rigetto segue la condanna del ricorrente alle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.