Risarcimento per tardiva attuazione delle direttive comunitarie ai medici specializzandi (Cass. civ. Sez. 3 n. 1128 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto al risarcimento del danno derivante dall’inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, spetta anche in favore dei soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983, ma solo a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa. Tale diritto sussiste a condizione che si tratti di una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri, oppure a due o più, come menzionata agli artt. 5 e 7 della direttiva 75/362/CEE. La verifica della sussistenza dei presupposti del diritto, ivi compresa l’equipollenza tra la specializzazione conseguita e quelle elencate dalle direttive, è demandata al giudice del rinvio.
Il Fatto
Gli odierni ricorrenti, medici laureatisi e iscritti a scuole di specializzazione in anni compresi tra il 1983 e il 1994, avevano convenuto in giudizio le amministrazioni statali chiedendo il risarcimento del danno per non aver percepito alcuna remunerazione durante il periodo di formazione, a causa della tardiva attuazione delle direttive comunitarie n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, avvenuta solo con la legge n. 257/1991.
Il Tribunale di Palermo aveva rigettato le domande per intervenuta prescrizione, ma la Corte d’appello di Palermo, riformando parzialmente la sentenza, aveva accolto la domanda di alcuni degli attori, confermando invece il rigetto per quanti si erano iscritti alla scuola di specializzazione prima del 1° gennaio 1983. Avverso tale capo della sentenza era stato proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, investita del terzo motivo di ricorso, ha esaminato la questione relativa alla spettanza del risarcimento del danno ai medici iscritti alla scuola di specializzazione prima del 1° gennaio 1983. Il motivo è stato ritenuto fondato alla luce dei principi stabiliti dalle Sezioni Unite n. 20278 del 2022.
Il Collegio ha richiamato il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite, secondo cui il diritto al risarcimento per l’inadempimento della direttiva comunitaria spetta anche ai soggetti iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983, ma solo a partire dal 1° gennaio 1983 e fino al termine della formazione. Tale diritto è subordinato alla circostanza che la specializzazione conseguita sia comune a tutti gli Stati membri o ad almeno due di essi, come previsto dagli artt. 5 e 7 della direttiva 75/362/CEE.
La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata, limitatamente al motivo accolto, rinviando la causa alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione. Il giudice del rinvio dovrà applicare il principio di diritto sopra indicato, verificando la sussistenza degli ulteriori presupposti del diritto al risarcimento, non esaminati dalla sentenza cassata perché assorbiti, in particolare l’equipollenza tra la specializzazione conseguita dai ricorrenti e quelle elencate dalle direttive comunitarie.
Le spese del giudizio di legittimità sono state demandate al giudice del rinvio, che provvederà anche alla loro regolazione.
Nota della Redazione
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