Risarcimento escluso senza impugnazione del provvedimento lesivo (TAR Lazio n. 8160 del 04.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità dell’amministrazione per danno da ritardata assunzione, il risarcimento è escluso laddove il pregiudizio derivi causalmente da un provvedimento amministrativo che il danneggiato non abbia tempestivamente impugnato, divenuto inoppugnabile. Ai sensi dell’art. 30, comma 3, cod. proc. amm., il giudice esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l’ordinaria diligenza, anche attraverso l’esperimento degli strumenti di tutela previsti. Tale onere di diligenza include l’attivazione dell’azione di annullamento avverso l’atto dal quale discendono gli effetti lesivi. Il mancato riconoscimento degli effetti economici della assunzione per il periodo antecedente all’effettiva immissione in servizio non è illegittimo, mancando il sinallagma contrattuale e l’effettiva prestazione lavorativa.

Il Fatto

La ricorrente, candidata al concorso pubblico per il reclutamento di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell’Area funzionari, con il profilo di Addetto all’Ufficio per il processo, indetto dal Ministero della Giustizia, veniva dichiarata idonea non vincitrice nella graduatoria del distretto di Corte di appello di Ancona. In seguito a un errore nella compilazione della domanda, la commissione, in autotutela, ricalcolava il punteggio, ricollocando la candidata in graduatoria e disponendone l’assunzione con effetti giuridici ed economici dal 28.06.2024. Successivamente, l’amministrazione rettificava i provvedimenti assunzionali, mantenendo gli effetti giuridici ma facendo decorrere quelli economici dalla data di effettiva immissione in servizio. La candidata, già in servizio dal 17.12.2024, chiedeva il risarcimento del danno per la ritardata assunzione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha preliminarmente accertato la propria competenza e ha ricostruito la successione dei fatti, rilevando che il pregiudizio dedotto, consistente nel mancato riconoscimento degli effetti economici dal giugno 2024, deriva causalmente dal provvedimento di rettifica del 21.01.2025. Tale atto, non impugnato tempestivamente, è divenuto inoppugnabile. Ciò comporta l’applicazione del principio di cui all’art. 30, comma 3, cod. proc. amm., secondo cui il giudice esclude il risarcimento dei danni evitabili con l’ordinaria diligenza, la quale include anche l’onere di attivare l’azione di annullamento.

Il Collegio ha ritenuto l’assorbente ragione ostativa, ma ha comunque esaminato il merito della condotta dell’amministrazione, escludendone la responsabilità. L’allungamento dei tempi del concorso è stato determinato da esigenze tecniche connesse alla trasmissione e all’approvazione del verbale della commissione, passaggi obbligatori per procedere all’assunzione. La revisione della posizione della ricorrente è stata dovuta a un suo errore e, solo dopo la validazione, si è proceduto alla convocazione per la presa di servizio.

Quanto alla rettifica degli effetti economici, il Tribunale l’ha ritenuta legittima, in quanto il riconoscimento retroattivo della retribuzione senza effettiva prestazione lavorativa non è giuridicamente corretto. La decorrenza giuridica dal mese di giugno è stata motivata dall’esigenza di consentire ai candidati di maturare il requisito per la futura stabilizzazione, come previsto dal decreto-legge n. 19/2024, ma ciò non giustifica la retroattività degli effetti economici. La rettifica è stata adottata in autotutela entro un termine ragionevole e, pertanto, la domanda risarcitoria è stata respinta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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