Cessazione della materia del contendere per esecuzione del giudicato (TAR Campania n. 1112 del 13.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta esecuzione integrale del giudicato determina la cessazione della materia del contendere sui reclami proposti avverso i provvedimenti del commissario ad acta. Ai fini della declaratoria è sufficiente la concorde attestazione delle parti circa l’avvenuto pagamento di capitale e interessi, non occorrendo una pronuncia sul merito dei reclami. La compensazione delle spese della fase può essere disposta quando l’adempimento sia intervenuto in corso di causa e la fattispecie presenti profili di peculiarità.
Il Fatto
Con una precedente sentenza la Sezione ha accolto il ricorso in ottemperanza proposto da una società di trasporto pubblico e ha ordinato al Comune di corrispondere le somme dovute in forza di un decreto ingiuntivo e di una sentenza del giudice ordinario, nominando commissario ad acta il Prefetto per l’ipotesi di ulteriore inadempienza.
Il commissario ha dapprima disposto il pagamento rateizzato della sola sorte capitale in diciotto mensilità; di seguito ha annullato in autotutela quel provvedimento e ha previsto il pagamento in due soluzioni, riservando a separato provvedimento la liquidazione degli interessi. Entrambe le parti hanno proposto reclamo ex art. 114, comma 6, c.p.a. avverso tali atti.
La Motivazione della Corte
Investito dei reclami, il Collegio ha innanzitutto richiamato il contenuto della propria ordinanza cautelare con cui, accogliendo parzialmente l’istanza del Comune, aveva invitato il commissario a disporre una congrua rateizzazione in sei rate, con integrale corresponsione di capitale e interessi all’esito dell’ultima scadenza.
In esecuzione di tale ordinanza il commissario ha adottato il provvedimento con cui ha ordinato al tesoriere comunale di pagare il dovuto in rate, l’ultima delle quali entro fine aprile 2025.
Successivamente, in vista dell’udienza di verifica, il Comune ha chiesto dichiararsi l’intervenuta cessazione della materia del contendere per compiuta esecuzione. Analoga richiesta ha formulato la società creditrice, che ha però insistito per la condanna alle spese.
Il Collegio ha quindi rilevato la concorde attestazione delle parti circa l’avvenuto pagamento di quanto dovuto in ottemperanza ai titoli azionati e alla sentenza di ottemperanza. Su questa base ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in relazione ai reclami proposti, senza esaminare nel merito le censure.
Quanto alle spese, la Sezione ha disposto la compensazione, considerando sia l’intervenuto pagamento da parte del Comune sia la peculiarità della fattispecie, restando già liquidate quelle maturate nella precedente fase.
Nota della Redazione
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