Cessazione della materia del contendere per ottemperanza spontanea dell’Amministrazione nel giudizio di ottemperanza (TAR Lombardia n. 2500 del 19.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., ricorre quando, nel corso del giudizio di ottemperanza, l’Amministrazione abbia integralmente soddisfatto la pretesa azionata dal ricorrente, rendendo superfluo ogni ulteriore accertamento. L’ottemperanza spontanea successiva alla proposizione del ricorso non esclude la condanna dell’Amministrazione alle spese di lite, che viene pronunciata secondo il criterio della soccombenza virtuale, atteso che la resistenza ha dato causa al giudizio. La distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari, ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm., consegue alla dichiarazione di aver anticipato le spese e riscosso gli onorari.
Il Fatto
La ricorrente, dipendente del Ministero dell’Istruzione e del Merito, aveva ottenuto dal Tribunale di -OMISSIS- una sentenza, depositata in data 26.06.2025, favorevole alle proprie ragioni in materia di indennità di maternità e spese di lite. A fronte dell’inottemperanza dell’Amministrazione, la stessa aveva proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo l’esecuzione del giudicato. Nelle more del giudizio, il Ministero aveva provveduto a liquidare sia le spese di lite, in data 22 gennaio 2026, sia l’indennità di maternità, in data 27 aprile 2026. Con dichiarazione depositata in data 4 maggio 2026, la ricorrente aveva dato atto dell’intervenuta integrale ottemperanza e aveva chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con condanna dell’Amministrazione alle spese del giudizio, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto di poter prescindere dall’esame del ricorso, valorizzando la dichiarazione di parte ricorrente che attestava l’avvenuta integrale ottemperanza alla sentenza, con riferimento sia alle spese di lite sia all’indennità di maternità. Alla luce di tali circostanze, la pretesa azionata doveva considerarsi definitivamente soddisfatta, con conseguente cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., norma che disciplina l’ipotesi in cui il giudizio divenga improduttivo di effetti perché il provvedimento impugnato o l’atto oggetto di contestazione risulti privo di utilità per il ricorrente.
Il Collegio ha poi affrontato il profilo delle spese di lite, affermando l’applicabilità del principio della soccombenza virtuale. Tale principio postula che, quando la pretesa del ricorrente venga soddisfatta solo successivamente alla proposizione del ricorso, l’Amministrazione debba considerarsi virtualmente soccombente, in quanto la sua inerzia o il suo comportamento hanno reso necessario l’intervento del giudice. La condanna alle spese è stata pertanto posta a carico dell’Amministrazione resistente, in quanto l’ottemperanza è intervenuta dopo l’instaurazione del giudizio.
Quanto alla quantificazione, il Collegio ha liquidato l’importo di € 1.000,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali, nonché il rimborso del contributo unificato. Ha inoltre disposto la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm., riconoscendo il diritto dei procuratori a ottenere direttamente il pagamento delle somme anticipate e degli onorari non riscossi, in virtù della dichiarazione resa in tal senso.
La pronuncia conferma l’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’ottemperanza spontanea intervenuta nel corso del giudizio non comporta l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, bensì la cessazione della materia del contendere, con il corollario della condanna alle spese della parte che ha dato causa al giudizio, secondo il criterio della soccombenza virtuale.
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Nota della Redazione
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