Ordinanza di ripristino e obbligo di autorizzazione allo scarico: difetto di istruttoria e disparità di trattamento (TAR Calabria n. 1618 del 31.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il verbale di contestazione redatto dai pubblici ufficiali, per i profili percepiti direttamente, costituisce atto pubblico fidefaciente fino a querela di falso, che deve essere proposta per contestarne il contenuto. L’autorizzazione all’allaccio alla rete fognaria non equivale all’autorizzazione allo scarico delle acque reflue sul suolo, richiesta ai sensi dell’art. 124 d.lgs. n. 152/2006. Nei procedimenti amministrativi avviati d’ufficio non è dovuto il preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis legge n. 241/1990, obbligatorio solo per quelli ad iniziativa del privato. Il vizio di disparità di trattamento non è configurabile quando manca l’identità dei termini di raffronto o quando il termine di paragone consiste in atti non conformi alla legge.
Il Fatto
La controversia concerne la legittimità di un’ordinanza dirigenziale del Comune di Lamezia Terme, con cui era stato ingiunto al ricorrente, a seguito di un sopralluogo dei Carabinieri del Gruppo Forestale, di ottenere l’allaccio alla rete fognaria per i reflui provenienti dall’edificio di sua proprietà, ovvero di predisporre un impianto depurativo, oltre al ripristino dello stato dei luoghi e alla bonifica del suolo, con conseguente sanzione amministrativa.
Il ricorrente ha impugnato l’atto, deducendo tre motivi di ricorso: eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria, violazione dell’art. 10-bis legge n. 241/1990 per omesso preavviso di rigetto, e disparità di trattamento rispetto ad altri residenti della medesima area.
La Motivazione della Corte
Il TAR Calabria ha respinto il primo motivo, ritenendo i rilievi critici del ricorrente alla ricostruzione fattuale di consistenza puramente soggettiva. Il verbale di contestazione, avente ad oggetto lo sversamento di acque reflue nel suolo senza autorizzazione, costituisce atto pubblico fidefaciente fino a querela di falso, non esperita. Il collegio ha inoltre chiarito che l’autorizzazione all’allaccio alla fognatura comunale, invocata dal ricorrente, è un titolo differente rispetto a quello necessario per lo scarico sul suolo, per cui l’assenza di quest’ultima autorizzazione rende illegittimo il comportamento del proprietario.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso la configurabilità della lesione del contraddittorio, osservando che l’obbligo del preavviso di rigetto non è previsto per i procedimenti avviati d’ufficio, come quello in esame. La giurisprudenza citata conferma che la comunicazione dei motivi ostativi è obbligatoria solo nei procedimenti su istanza di parte.
Sull’ultimo motivo, relativo alla disparità di trattamento, il TAR ha rilevato che il ricorrente non ha dimostrato l’identità delle situazioni di raffronto, onere a suo carico, e ha richiamato il principio per cui tale vizio non è configurabile quando il termine di confronto sia costituito da atti illegittimi. La sentenza si conclude con il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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