Risarcimento ritardo edilizio limitato al periodo e metodo art 34 cpa (Cons. Stato n. 6246 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di risarcimento del danno da illegittima pianificazione urbanistica che abbia compresso facoltà edificatorie già riconosciute da un titolo edilizio, il legittimo affidamento del privato non riguarda il mantenimento della precedente destinazione dell’area, ma la perdurante possibilità di edificare in forza del titolo rilasciato prima dell’adozione del nuovo strumento. La responsabilità dell’amministrazione va circoscritta al solo periodo in cui l’attività provvedimentale si sia rivelata oggettivamente illegittima e soggettivamente inescusabile, con esclusione dei segmenti temporali coperti da un accertamento di legittimità divenuto definitivo e dell’elemento soggettivo della colpa. Accertato l’an, il quantum, connotato da elevata ipoteticità, può essere determinato ai sensi dell’art. 34, comma 4, cod. proc. amm., mediante proposta risarcitoria dell’amministrazione parametrata a criteri forfettari.
Il Fatto
La società appellante, titolare di un permesso di costruire rilasciato nel gennaio 2005 e di una variante del novembre 2007 per la realizzazione di un capannone, ha chiesto al TAR Puglia la condanna del Comune al risarcimento del danno conseguente alla nuova qualificazione urbanistica dell’area come contesto rurale e alla disciplina introdotta con successiva variante al piano.
Il giudice di primo grado ha rigettato il ricorso, escludendo la prova del danno, della colpa e del nesso causale. Ha rilevato che la qualificazione dell’area era divenuta res judicata e che, dopo l’annullamento della previsione illegittima intervenuto nel 2018, la società avrebbe potuto edificare. La società ha proposto appello, assumendo di aver avviato i lavori nel 2018 e di aver subito un danno da ritardo riferito al periodo 2007-2018, parametrato al verosimile ricavo locativo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’efficacia dei due decreti presidenziali che hanno definito i precedenti ricorsi straordinari, la cui portata decisoria e motivazionale delimita il perimetro della controversia. Rileva che l’effettiva edificazione del capannone non assume rilievo, poiché il danno è riferito a un periodo passato e alla frustrazione illegittima di una facoltà edificatoria.
La legittimità della nuova tipizzazione del 2007 costituisce res judicata; specularmente è illegittima la disposizione delle NTA introdotta con la variante del 2013-2014, che subordinava la salvezza dei titoli abilitativi al previo convenzionamento. Secondo il Collegio non emerge un contrasto tra i due decreti: il legittimo affidamento richiamato nel secondo attiene non al mantenimento della destinazione urbanistica, ma alla perdurante possibilità di edificare in forza del titolo rilasciato prima del nuovo piano.
In prospettiva diacronica, poiché il titolo edilizio era anteriore all’adozione del PUG e la variante che ne condizionava la salvezza è stata annullata in parte qua, la società poteva esercitare le proprie facoltà edificatorie sin dal 2013. Per il periodo anteriore al 2013, invece, opera l’esito reiettivo del primo ricorso straordinario, che esclude la colpa dell’amministrazione.
Per il solo periodo 2013-2018 la condotta comunale risulta oggettivamente illegittima, soggettivamente inescusabile e fonte di danno. Nel quantificare, il Collegio evidenzia l’elevato grado di ipoteticità della pretesa e applica la metodologia dell’art. 34, comma 4, cod. proc. amm.: onera il Comune di formulare, nel termine di centoventi giorni, una proposta risarcitoria che muova dalla media del valore locativo a mq per i capannoni industriali del territorio nel periodo considerato, applichi una riduzione del 75%, moltiplichi l’importo per i metri quadrati consentiti dal permesso del novembre 2007 e attualizzi la somma con rivalutazione e interessi dal 2018. Le spese del doppio grado sono compensate.
Nota della Redazione
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