Inottemperanza del Ministero dell’Istruzione e del Merito: il giudice amministrativo ordina il pagamento della Carta del docente (TAR Lombardia n. 3303 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma ha soltanto la funzione di consentire il soddisfacimento di tale diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo e dalle ulteriori norme applicabili. Pertanto, l’entità delle somme richieste dal creditore non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione, che dovrà comunque verificarne l’esatta misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge, con particolare riguardo agli interessi (artt. 1282 e segg. cod. civ.). Il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, è condizione necessaria prima che possa essere avviata l’azione per il recupero coattivo, ma non incide sull’accertamento dell’inottemperanza, che consegue al mancato adempimento dell’obbligazione cristallizzata nel giudicato. In caso di persistente inerzia, il giudice nomina il commissario ad acta, che determinerà definitivamente l’importo dovuto e adotterà gli atti necessari.
Il Fatto
La parte ricorrente, docente, aveva ottenuto una sentenza di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento, per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, della somma complessiva di € 2.500,00, mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. Il provvedimento era passato in giudicato ed era stato notificato all’Amministrazione, che tuttavia non aveva provveduto a soddisfare la pretesa. La parte creditrice ha pertanto proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., chiedendo l’ordine di esecuzione del giudicato e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato, accertando che la pretesa fatta valere è sorretta da idonea documentazione e non è stata adeguatamente contrastata dall’Amministrazione, fondandosi su di un titolo avente valore di giudicato nel giudizio di ottemperanza. La Corte ha quindi dichiarato l’inottemperanza dell’ente resistente, assegnando un termine di novanta giorni per il pagamento delle somme indicate nella sentenza, dedotti gli eventuali importi già versati, oltre agli accessori e agli interessi legali maturati, nei limiti di cui agli artt. 1282 e segg. cod. civ.
Il Collegio ha precisato che i conteggi degli interessi prodotti dal creditore non sono vincolanti per l’Amministrazione, che dovrà verificarne la corretta misura e decorrenza. Ha inoltre rilevato che il termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996 è decorso, non ostando all’accoglimento del ricorso.
Per il caso di ulteriore inutile decorso del termine, il TAR ha nominato sin d’ora il commissario ad acta nella persona del Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, che provvederà, entro sessanta giorni dalla richiesta del creditore, a determinare definitivamente l’importo dovuto e ad adottare gli atti necessari. L’attività demandata al commissario rientra nei suoi compiti istituzionali, non apparendo dovuto alcun compenso aggiuntivo.
Quanto alle spese, l’Amministrazione è stata condannata alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 800,00 per compensi, oltre accessori, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari, tenuto conto che le controversie in materia richiedono attività minime e stereotipate.
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Nota della Redazione
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