Perizie di variante autostradali e difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (TAR Lazio n. 2814 del 13.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie relative all’approvazione delle perizie di variante di una concessione autostradale, il potere amministrativo non è ravvisabile quando, esaurita la fase pubblicistica della scelta del concessionario e sorto il vincolo contrattuale, siano in contestazione la delimitazione del contenuto del rapporto, gli adempimenti delle obbligazioni e i relativi effetti. Il diniego di approvazione non integra determinazione autoritativa del concedente quando si fonda esclusivamente sull’interpretazione, da parte di quest’ultimo, delle previsioni convenzionali e di legge riguardanti il rapporto paritetico tra le parti e le reciproche obbligazioni. Sussiste, pertanto, la giurisdizione del giudice ordinario, davanti al quale il giudizio deve essere riassunto ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm.

Il Fatto

La società concessionaria per la progettazione, la costruzione e l’esercizio di un tratto autostradale ha impugnato il decreto con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha approvato, con prescrizioni e raccomandazioni, una perizia di variante tecnica e suppletiva relativa a lavori di viabilità complanare, oltre agli atti connessi e alle relazioni istruttorie. Il rapporto concessorio è regolato da una convenzione unica, nella quale il Ministero è subentrato quale concedente.

La questione di giurisdizione è stata rilevata d’ufficio dalla Sezione con precedente ordinanza, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm. Le parti hanno depositato memorie in replica. Il ricorso è stato discusso in pubblica udienza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio conferma il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a favore del giudice ordinario. Il punto di partenza è il principio delle Sezioni Unite n. 18267 del 2019, secondo cui il potere amministrativo non è ravvisabile in linea di principio quando, esaurita la fase pubblicistica di scelta del concessionario e sorto il vincolo contrattuale, siano in contestazione la delimitazione del contenuto del rapporto, gli adempimenti delle obbligazioni contrattuali e i relativi effetti sul piano del rapporto.

La riserva riguarda i casi in cui l’amministrazione intervenga con atti autoritativi che incidono direttamente sulla procedura di affidamento, mediante l’annullamento d’ufficio, o comunque nella fase esecutiva mediante altri poteri riconosciuti dalla legge. La Corte richiama, in senso analogo, le Sezioni Unite n. 30267 del 2023.

Nel caso esaminato, il diniego di approvazione delle perizie di variante non è basato su una determinazione autoritativa del concedente, ma esclusivamente sull’interpretazione delle previsioni convenzionali e di legge riguardanti il rapporto paritetico tra le parti e le reciproche obbligazioni.

Gli argomenti della ricorrente a sostegno della giurisdizione esclusiva ex art. 133, comma 1, lett. a), b) e c), cod. proc. amm. sono già stati analizzati e respinti; il Collegio rinvia per relationem alla sentenza del Consiglio di Stato n. 6583 del 24 luglio 2025, che ha confermato l’orientamento della Sezione sul punto.

Il ricorso è quindi inammissibile per difetto di giurisdizione, con indicazione del giudice ordinario quale giudice dotato di giurisdizione, davanti al quale il giudizio dovrà essere riassunto ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm. Le spese di lite sono compensate, perché l’orientamento giurisprudenziale favorevole alla giurisdizione del giudice ordinario in materia di perizie di variante si è consolidato solo dopo la proposizione del gravame.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *