Estinzione del giudizio di conto per decorrenza del quinquennio dal deposito (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 136 del 21.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio sul conto giudiziale si estingue ex lege, decorsi cinque anni dal deposito del conto presso la segreteria della sezione, senza che sia stata depositata la relazione istruttoria di cui all’art. 145, comma 4, c.g.c. o siano state elevate contestazioni a carico del contabile. L’effetto estintivo ha carattere sostanziale, automatico e oggettivo e si produce indipendentemente da una pronuncia formale, pur necessaria per le conseguenti comunicazioni e per la restituzione degli atti. Il termine è interrotto solo nelle ipotesi tassativamente previste dal legislatore, sicché il successivo invio del medesimo conto tramite SIRECO non assume valenza interruttiva o novativa, né riapre i termini decadenziali. La decorrenza del quinquennio si ancora al deposito effettivo e conoscibile del conto, e non alla sua acquisizione al sistema informativo.
Il Fatto
Il conto giudiziale relativo alla gestione del fondo economale di un dipartimento universitario per l’esercizio 2017, riferibile all’agente contabile, veniva trasmesso in via telematica in data 17 luglio 2018. La relazione istruttoria di irregolarità veniva sottoscritta e inserita a sistema solo in data 3 dicembre 2024, oltre il quinquennio. Il magistrato istruttore, non risultando a sistema la presa in carico del conto nel 2018, aveva preso a riferimento la data di acquisizione tramite SIRECO del 3 dicembre 2019.
L’agente contabile, costituitosi in giudizio, eccepiva in via preliminare l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 150 c.g.c., contestando la tardività della relazione, e insisteva nel merito per la dichiarazione di regolarità del conto e il proprio discarico.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare l’eccezione estintiva, che assume rilievo assorbente. L’art. 150, comma 1, c.g.c. dispone che il giudizio sul conto si estingue decorsi cinque anni dal deposito presso la segreteria della sezione senza che sia stata depositata la relazione di cui all’art. 145, comma 4, c.g.c. o siano state elevate contestazioni a carico del contabile. Tali norme si applicano a tutti i conti presentati successivamente al 7 ottobre 2016, a prescindere dall’esercizio cui si riferiscono.
La Corte ricostruisce il momento del deposito. Alla data del 17 luglio 2018 non era ancora definitivamente entrato in vigore il sistema SIRECO e il deposito poteva avvenire mediante PEC, secondo la disciplina transitoria delle istruzioni tecniche allegate al decreto del Presidente della Corte dei conti n. 98/2015. Il deposito tramite posta elettronica certificata avrebbe dovuto perfezionarsi, con attribuzione del numero di protocollo, al massimo entro il 18 luglio 2018. La presa in carico non si era tuttavia perfezionata per disfunzioni operative connesse all’avvio del nuovo applicativo e alla prolungata interruzione del sistema.
L’acquisizione al sistema informatico del conto, con attribuzione del numero 63078, era avvenuta solo il 3 dicembre 2019, all’esito del reinvio da parte dell’amministrazione. Solo in fase collegiale, nel contraddittorio tra le parti, è stato possibile accertare che il deposito era già stato effettuato a mezzo PEC nel 2018. La successiva trasmissione tramite SIRECO, intervenuta in fase di transizione e in assenza di puntuale disciplina, non può ricevere alcuna valenza interruttiva o novativa del termine decadenziale.
La Corte puntualizza che l’interruzione del termine è prevista in via tassativa dal legislatore e che riconoscere al reiterato deposito l’effetto di una nuova costituzione in giudizio dell’agente contabile equivarrebbe a introdurre una causa di sospensione o interruzione non prevista, consentendo una dilazione indefinita del perfezionamento del deposito. Nessun rilievo assume, infine, la disciplina sulla sospensione feriale dei termini, trattandosi di attività demandata al giudice istruttore in pendenza di giudizio. Poiché la relazione istruttoria è stata depositata oltre il quinquennio, il giudizio è dichiarato estinto.
Nota della Redazione
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