Nullità della clausola che sanziona l’ammissione di responsabilità dell’assicurato (Cass. civ. Sez. 3 n. 23739 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È nulla, per violazione degli artt. 1175 e 1375 cod. civ., nonché per contrasto con norme di ordine pubblico come l’art. 1914 cod. civ., la clausola di polizza che ricollega la decadenza dal diritto all’indennizzo al fatto che l’assicurato ammetta o si assuma la propria responsabilità nei confronti del terzo danneggiato. Tale pattuizione, imponendo all’assicurato di negare una responsabilità realmente sussistente per non perdere la garanzia, lo costringe a una condotta contraria ai doveri di correttezza e buona fede e lo induce a violare l’obbligo di salvataggio, senza arrecare alcuna utilità all’assicuratore, il quale non può essere pregiudicato dalla confessione dell’assicurato che non fa piena prova nei suoi confronti. Ne consegue che, dichiarata la nullità della clausola, l’assicuratore non può opporre la decadenza per l’avvenuta ammissione di responsabilità.
Il Fatto
Una committente, insoddisfatta del funzionamento di un impianto di riscaldamento-condizionamento, conveniva in giudizio l’appaltatrice e il progettista che aveva redatto il progetto di installazione. Il Tribunale, accertata la responsabilità del progettista per un errore di dimensionamento dell’impianto, lo condannava a manlevare l’appaltatrice, la quale era stata a sua volta condannata a risarcire la committente. Respinta la domanda di manleva avanzata dal progettista nei confronti della propria assicuratrice, la Corte d’appello confermava la decisione, ritenendo operante una clausola contrattuale che prevedeva la decadenza dalla copertura assicurativa in caso di ammissione di responsabilità da parte dell’assicurato.
La Motivazione della Corte
La Cassazione, investita del ricorso, ha sollevato d’ufficio la questione della nullità della clausola di polizza che condiziona la copertura al fatto che l’assicurato non ammetta o non si assuma alcuna responsabilità.
La Corte osserva che tale pattuizione, imponendo all’assicurato di negare la propria responsabilità anche quando sia evidente, determina una condotta contraria ai principi inderogabili di correttezza e buona fede. L’obbligo di buona fede oggettiva, quale espressione del principio di solidarietà sociale di cui all’art. 2 Cost., opera come criterio di reciprocità e limite generale all’autonomia privata, sicché la sua violazione nel contenuto del contratto comporta la nullità della clausola.
La clausola si pone altresì in contrasto con l’obbligo di salvataggio di cui all’art. 1914 cod. civ., norma di ordine pubblico, poiché induce l’assicurato a resistere temerariamente nel giudizio promosso dal danneggiato per non incorrere nella decadenza, esponendolo anche alle conseguenze della mora che può far lievitare il debito oltre il massimale. La nullità discorre anche dalla circostanza che la confessione dell’assicurato, secondo il principio enunciato dalle Sezioni Unite n. 10311 del 2006, resta priva di effetti pregiudizievoli per l’assicuratore, non essendogli opponibile.
La Corte ha ritenuto infondati i motivi concernenti la responsabilità concorrente dell’appaltatore, escludendo che quest’ultimo, nel rapporto con il progettista qualificato come contratto d’opera, fosse tenuto a verificare la correttezza delle scelte progettuali. Ha, invece, accolto il motivo relativo alla liquidazione del danno, in quanto la Corte territoriale, nel porre a carico del progettista il costo di entrambi i macchinari, non aveva considerato che, per effetto della risoluzione del contratto, l’appaltatrice era virtualmente rientrata nel loro possesso e che pertanto la perdita patrimoniale andava verificata alla luce del principio della compensatio lucri cum damno.
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Nota della Redazione
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