Indebito dell’assicuratore r.c.: legittimato passivo è l’accipiens terzo danneggiato (Cass. civ. Sez. 3 n. 10923 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Qualora l’assicuratore della responsabilità civile non obbligatoria indennizzi direttamente il terzo danneggiato, erroneamente ritenendo valida ed efficace la copertura assicurativa, il legittimato passivo rispetto all’azione di ripetizione dell’indebito è esclusivamente l’accipiens, ossia colui che ha materialmente ricevuto la somma, e non l’assicurato. Tale principio opera a prescindere dal fatto che il pagamento sia avvenuto su iniziativa dell’assicuratore o per ordine dell’assicurato. La sentenza d’appello che accerta l’inoperatività della polizza e condanna il terzo danneggiato alla restituzione di quanto percepito è conforme a diritto e non necessita di cassazione, potendo la motivazione essere corretta ai sensi dell’art. 384, quarto comma, cod. proc. civ. qualora presenti mere imprecisioni lessicali.
Il Fatto
Il proprietario di un appartamento conveniva in giudizio la vicina, proprietaria dell’immobile limitrofo, per ottenere il risarcimento dei danni derivanti da infiltrazioni d’acqua. La convenuta, costituitasi, veniva autorizzata a chiamare in causa la propria compagnia assicuratrice, la quale tuttavia eccepiva la carenza di copertura per i danni causati a terzi, non essendo prevista nel contratto la clausola c.d. «ricorso terzi».
Il Tribunale accoglieva la domanda e condannava in solido la proprietaria e l’assicurazione al pagamento della somma liquidata. La compagnia proponeva appello e la Corte territoriale, riformando la sentenza, accertava l’inoperatività della polizza e condannava il danneggiato alla restituzione di quanto percepito dall’assicuratore. Avverso tale decisione il danneggiato proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina i due motivi di ricorso. In riferimento al primo, ravvisa la formazione della regiudicata sulla statuizione di condanna della proprietaria dell’immobile, non impugnata dalle parti; la pronuncia d’appello non aveva riformato tale capo, limitandosi a ritenere illegittima la condanna dell’assicuratore. La motivazione della sentenza impugnata, ancorché caratterizzata da un qui pro quo lessicale laddove definiva il danneggiato come “assicurato”, risulta conforme a diritto nel dispositivo, rendendosi pertanto necessaria una correzione della motivazione ex art. 384, quarto comma, cod. proc. civ.
Quanto al secondo motivo, il Collegio ne opera una riqualificazione ex officio in termini di violazione di legge, vertendo la censura sull’individuazione del soggetto obbligato alla restituzione dell’indebito tra l’assicurato e il terzo danneggiato. Nel dirimere la questione, la Corte aderisce al recente principio affermato da Cass. 22/12/2025 n. 33669, secondo cui il legittimato passivo dell’azione di indebito è l’accipiens, ossia colui che ha ricevuto il pagamento, a prescindere dall’iniziativa che lo ha determinato.
La Corte reputa tale orientamento condivisibile e lo ribadisce, evidenziando come la ripetizione debba essere esercitata nei confronti del terzo danneggiato, unico soggetto ad aver beneficiato materialmente della prestazione eseguita in assenza di una valida causa. La circostanza che l’assicurato abbia richiesto la copertura per i danni causati non incide sulla legittimazione passiva, atteso che alcuna utilità è stata da questi ricevuta.
Sulla base di tali argomentazioni, il ricorso viene rigettato, con compensazione delle spese tra le parti costituite, ravvisandosi gravi ed eccezionali ragioni negli errori interpretativi commessi dai giudici di merito. Viene infine data atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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