Riserva interna nei concorsi e novella del 2021 sull’art. 52 d.lgs. 165/2001 (C.G.A.R.S. n. 471 del 13.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di progressioni fra aree nel pubblico impiego, la novella dell’art. 52, comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2001 operata dall’art. 3, comma 1, d.l. n. 80/2021, convertito dalla legge n. 113/2021, prevede che le progressioni avvengano tramite procedura comparativa riservata agli interni, ferma restando una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all’accesso dall’esterno. La norma non impone una contestuale riserva di posti agli interni nel concorso pubblico. L’amministrazione può coprire i posti disponibili anche totalmente mediante reclutamento esterno, al quale gli interni possono partecipare. Il concorso pubblico resta la forma generale e ordinaria di accesso, ai sensi dell’art. 97, quarto comma, Cost., e le eventuali deroghe sono ammesse solo entro rigorosi limiti. La modifica del bando che sopprime la riserva interna è atto amministrativo generale e non richiede una motivazione particolarmente dettagliata.

Il Fatto

Diversi dipendenti a tempo indeterminato dell’amministrazione regionale, inquadrati nelle categorie A e B, hanno impugnato davanti al TAR Sicilia gli atti con cui era stata eliminata la riserva del 30 per cento dei posti in favore del personale interno, prevista nei bandi pubblicati nel dicembre 2021 per l’assunzione di complessive 1112 unità. La rimozione della riserva era stata disposta con un decreto dirigenziale del gennaio 2022, in attuazione di una delibera di Giunta, in ragione della nuova disciplina delle riserve. I ricorrenti hanno contestato anche le successive graduatorie di merito per illegittimità derivata. Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo, dichiarando improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quello per motivi aggiunti, e ha compensato le spese per la novità della questione.

La sentenza è stata appellata dai soccombenti, che hanno articolato motivi per difetto di motivazione, violazione dell’art. 52, comma 1-bis, d.lgs. 165/2001, dell’art. 22, comma 15, d.lgs. n. 75/2017 e dell’art. 24, d.lgs. n. 150/2009, oltre a censure sull’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 e, in via subordinata, sull’omessa cristallizzazione delle risorse destinate alle procedure comparative.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto di prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari sollevate dalle amministrazioni, tra cui l’eterogeneità delle posizioni dei ricorrenti e il difetto di legittimazione passiva della Presidenza della Regione, essendo l’appello infondato nel merito.

Il punto centrale è l’interpretazione dell’art. 52, comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2001 come modificato nel 2021. Nel testo previgente l’amministrazione poteva destinare al personale interno una riserva non superiore al 50 per cento dei posti. La novella ha invece previsto che le progressioni fra aree avvengano tramite procedura comparativa basata sulla valutazione degli ultimi tre anni, sull’assenza di provvedimenti disciplinari e sul possesso di titoli ulteriori, ferma restando una riserva di almeno il 50 per cento destinata all’accesso dall’esterno. Secondo il Collegio, la formulazione letterale, letta in modo costituzionalmente orientato, consente che i posti siano coperti anche totalmente mediante reclutamento esterno, poiché il concorso pubblico resta la modalità generale e ordinaria di assunzione; in tal senso depone anche l’avverbio “almeno”, baluardo della legittimità costituzionale della novella.

Il Collegio ha respinto anche il motivo fondato sull’art. 22, comma 15, d.lgs. n. 75/2017. La disposizione invocata si riferiva al testo previgente dell’art. 52 e, trattandosi di rinvio mobile, non è più applicabile nella precedente formulazione; essa, inoltre, facoltizza e non impone all’amministrazione di attivare le procedure selettive riservate.

Analoga sorte ha avuto il motivo basato sull’art. 24, d.lgs. n. 150/2009, che richiama espressamente l’art. 52, comma 1-bis: anch’esso è rinvio mobile, sicché non può più giustificare l’imposizione di concorsi con riserva di posti agli interni. Il Collegio ha escluso il dedotto difetto di motivazione, rilevando che l’amministrazione si è adeguata alla normativa vigente e che la nota dipartimentale allegata alla delibera ha dato conto della novità nella disciplina delle riserve.

Quanto alle censure sull’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, il Collegio ha qualificato il bando e il relativo atto di modifica come atti amministrativi generali, per i quali non è richiesta una motivazione particolarmente dettagliata: la riserva interna si applica a una categoria indeterminata di dipendenti e non ne altera la natura. L’esercizio del potere è stato ritenuto ragionevole e adeguatamente motivato, con prevalenza dell’interesse pubblico alla legittimità della selezione su quello privato dei ricorrenti.

Da ultimo, il Collegio ha respinto il motivo subordinato sull’omessa cristallizzazione delle risorse, ribadendo che la nuova normativa non esclude che i posti siano coperti mediante concorso esterno, e ha dichiarato infondato il motivo di illegittimità derivata concernente le graduatorie. L’appello è stato respinto, con conferma della sentenza impugnata e compensazione delle spese anche per il grado di appello in ragione della novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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