Risoluzione della concessione e difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (TAR Sicilia n. 1603 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le controversie aventi ad oggetto la risoluzione anticipata del contratto di concessione, disposta dall’amministrazione per l’inadempimento delle obbligazioni poste a carico del concessionario, appartengono alla fase esecutiva del rapporto e sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario. L’atto di risoluzione, pur adottato in forma unilaterale, non ha natura provvedimentale e incide sul diritto soggettivo del concessionario alla prosecuzione del rapporto, con la conseguenza che la relativa cognizione sfugge al giudice amministrativo. Non radica la giurisdizione esclusiva la mera attinenza della vicenda ad interessi pubblicistici, occorrendo che il thema decidendum investa la valutazione di legittimità di provvedimenti espressivi di pubblici poteri. Il difetto di giurisdizione travolge anche i provvedimenti consequenziali alla risoluzione.
Il Fatto
Una associazione sportiva dilettantistica stipulava con un Comune un contratto di concessione quinquennale per la gestione di un impianto sportivo. Con successiva determina il Comune risolveva il contratto, adducendo una pluralità di inadempimenti: l’omessa comunicazione delle variazioni della compagine sociale, una dichiarazione diffusa sui social relativa alla cessione della proprietà, l’avvio di attività commerciale con apertura di partita IVA senza preventiva comunicazione, possibili profili di conflitto di interessi e il venir meno del rapporto fiduciario.
La concessionaria impugnava la determina davanti al TAR, deducendo vizi di violazione contrattuale, eccesso di potere per sproporzione e difetto di istruttoria, violazione del contraddittorio procedimentale e del legittimo affidamento. Il Comune si costituiva ed eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto l’eccezione del Comune e ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione. Secondo i criteri di riparto elaborati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, spettano al giudice amministrativo tutte e soltanto le controversie relative alla procedura di affidamento dei contratti pubblici, mentre quelle concernenti la fase esecutiva del contratto appartengono al giudice ordinario, perché riguardano un rapporto di natura privatistica caratterizzato dalla parità delle parti.
Tra le controversie devolute al giudice ordinario rientrano quelle relative alla risoluzione anticipata del contratto, autoritativamente disposta dall’amministrazione per l’inadempimento del privato. Esse implicano la valutazione di un atto il cui effetto tipico è lo scioglimento del contratto e che incide sul diritto soggettivo del concessionario alla prosecuzione del rapporto. L’accertamento di tale diritto spetta al giudice ordinario, indipendentemente dalla veste formalmente amministrativa della determinazione, che non ha natura provvedimentale nonostante l’unilateralità della risoluzione. Il Collegio richiama sul punto Cass. Sez. Un. n. 489 del 2019 e i precedenti ivi citati.
La Sezione dà atto di un orientamento minoritario che riconosce la giurisdizione amministrativa quando l’amministrazione esercita poteri di regolazione e vigilanza incidenti sull’affidabilità del concessionario. Tuttavia, precisa il Collegio richiamando la giurisprudenza di legittimità, tale potere autoritativo non è ravvisabile quando, esaurita la fase pubblicistica della scelta, sia sorto il vincolo contrattuale e siano in contestazione la delimitazione del contenuto del rapporto e l’adempimento delle obbligazioni.
Nel caso concreto si discute dell’inadempimento di specifici obblighi contrattuali, segnatamente dell’art. 3 del contratto che impone al concessionario di comunicare ogni variazione della compagine sociale, profili che attengono alla fase esecutiva. La risoluzione costituisce espressione di un diritto potestativo governato dal diritto civile, schema rimediale connaturato alla regolazione degli effetti dell’inadempimento e non espressione di poteri autoritativi. Il difetto di giurisdizione sussiste anche per i provvedimenti consequenziali alla risoluzione.
Il giudizio potrà essere riproposto davanti al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a. Le spese di giudizio sono state compensate in ragione della natura della decisione e della peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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