Ottemperanza al giudicato su permesso di costruire: termine e commissario ad acta (TAR Sicilia n. 1598 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il perdurante inadempimento dell’amministrazione all’obbligo di provvedere accertato con sentenza passata in giudicato integra l’inottemperanza in senso stretto, consistente in un mero non facere. Il giudice amministrativo, ravvisato il rituale esercizio dell’azione di ottemperanza e l’inadempimento, ordina all’amministrazione di dare esecuzione al titolo entro un termine congruo e, per il caso di ulteriore inadempienza, nomina sin d’ora il commissario ad acta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non è dovuta quando la recente formazione del titolo rende manifestamente iniqua la sua applicazione.
Il Fatto
La ricorrente intendeva realizzare un asilo nido su un terreno acquistato dopo interlocuzioni con l’Ufficio Urbanistica del Comune, e aveva presentato istanza di permesso di costruire. Il Comune aveva adottato una variante alle norme tecniche di attuazione del PRG, poi annullata d’ufficio; a fronte della richiesta di attivare la procedura di variante, l’Ente aveva opposto l’esigenza di attendere la nuova pianificazione territoriale.
Con sentenza n. 2857/2025 il TAR Sicilia aveva annullato l’atto soprassessorio e ordinato al Comune di provvedere sull’istanza con provvedimento espresso entro 90 giorni, oltre al rimborso del contributo unificato. Notificata la sentenza e decorso inutilmente il termine, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta, la penalità di mora e la condanna alle spese. Il Comune non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto la ritualità dell’azione. Risulta rispettato il termine decennale dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e quello di deposito dell’art. 87, comma 3, cod. proc. amm., trattandosi di giudizio riconducibile ai casi di cui al comma 2, lett. d). La ricorrente ha inoltre documentato la notificazione della sentenza al Comune in data 26 novembre 2025.
Nel merito, il Tribunale rileva che la sentenza ottemperanda aveva acclarato l’illegittimità della sostanziale sospensione dell’esame dell’istanza di permesso di costruire e aveva ordinato al Comune di provvedere con provvedimento finale espresso nel termine di 90 giorni, fatta salva l’ampia discrezionalità del potere pianificatorio. La ricorrente ha contestato come contrastante con il giudicato l’inerzia dell’amministrazione, cioè il non facere, qualificabile come inottemperanza in senso stretto, richiamando la giurisprudenza del Cons. Stato, sez. VII, n. 467 del 2026.
Sussiste dunque in capo al Comune l’obbligo giuridico di dare esecuzione al titolo. Il Tribunale ordina all’Ente di provvedere entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica a cura di parte della presente sentenza.
Per il caso di persistente inottemperanza, il Collegio provvede ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm. nominando sin d’ora un commissario ad acta, individuato nel responsabile dell’Area Urbanistica ed Edilizia di altro Comune, che darà corso all’adempimento entro sessanta giorni dalla scadenza del termine assegnato all’Ente. Il compenso eventuale sarà liquidato con separato decreto, con nota delle spese da presentare, a pena di decadenza, entro cento giorni dalla conclusione dell’incarico.
Il Collegio disattende invece la domanda di condanna alla penalità di mora, perché la recente formazione del titolo rende manifestamente iniqua l’applicazione della misura. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi euro 1.000,00, oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
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