Conto proprio: niente passeggeri terzi a bordo (TAR Lazio n. 9459 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La navigazione in conto proprio per il trasporto di persone è legittima solo se effettuata dall’armatore o da suoi dipendenti, esclusivamente per esigenze strettamente inerenti all’espletamento dell’attività professionale o istituzionale dell’armatore medesimo. Non rientra in tale tipologia di trasporto il trasferimento di soggetti terzi — quali i clienti dell’impresa — atteso che l’autoproduzione del servizio di trasporto di terzi è preclusa per ragioni di ordine e sicurezza pubblica, idonee a limitare la libera iniziativa economica ai sensi dell’art. 41 Cost.. Il relativo contrassegno rilasciato dall’autorità amministrativa, che escluda la presenza di passeggeri a bordo di unità adibite al conto proprio, non è illegittimo.
Il Fatto
Una società produttrice di vetro d’arte, con sede nell’isola di Murano, impugnava il contrassegno per la navigazione in conto proprio rilasciato dal Comune di Venezia per il proprio natante. Il provvedimento, richiamando una circolare ministeriale, specificava che a bordo è ammessa la presenza del solo titolare della ditta o del personale dipendente, ritenendo illegittimo l’utilizzo dell’unità con passeggeri a bordo. La società sosteneva che il trasporto in conto proprio di persone, quale prestazione accessoria alla propria attività commerciale, dovesse ritenersi legittimo anche in favore della clientela. Il ricorso era stato riassunto dinanzi al TAR Lazio dopo la declinatoria di competenza del TAR per il Veneto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ricostruito il quadro normativo di riferimento, osservando come la disciplina primaria del trasporto in conto proprio, di cui all’art. 25 della legge 7 dicembre 1999, n. 472, lo definisca come utilizzazione dell’unità per il soddisfacimento di necessità strettamente connesse all’attività dell’armatore. Il legislatore regionale veneto, all’art. 32 della legge regionale n. 63 del 1993, ha poi aggiunto il requisito dell’esclusività del riferimento alle esigenze dell’attività professionale, richiedendo che il trasporto sia effettuato dall’armatore o da un suo dipendente.
Proprio il requisito dell’esclusività costituisce il discrimine decisivo: il trasporto dei clienti — soggetti terzi rispetto al titolare e ai dipendenti — non può considerarsi attività svolta esclusivamente per esigenze inerenti l’attività di impresa. Al contrario, il trasporto delle maestranze rientra tipicamente in tale ambito. Una lettura estensiva della norma, ha chiarito il Tribunale, determinerebbe una sovrapposizione con il trasporto pubblico locale non di linea (taxi e noleggio con conducente), eludendo i controlli previsti per tale settore e determinando un incontrollato proliferare di imbarcazioni adibite al trasporto di persone, in un contesto delicato come la laguna di Venezia.
Quanto al prospettato vulnus alla libera iniziativa economica e all’autoproduzione del servizio, il giudice ha rilevato come il contrassegno non precluda radicalmente l’uso del natante per il trasporto dei propri dipendenti. Il trasporto di terzi, invece, trova un limite invalicabile nelle ragioni di ordine e sicurezza pubblica che giustificano la riserva del trasporto passeggeri a specifiche forme di servizio pubblico, conformemente a quanto stabilito dall’art. 9 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e dall’art. 41 Cost..
Alla luce di tali argomentazioni, il ricorso è stato respinto, con condanna della ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore del Comune di Venezia e compensazione delle spese nei rapporti con il Ministero resistente, che aveva svolto difese meramente formali.
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Nota della Redazione
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