Società a ristretta base: nessun litisconsorzio necessario con il socio (Cass. civ. Sez. V n. 9210 del 08.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di impugnazione dell’avviso di accertamento emesso nei confronti del socio di una società di capitali a ristretta base partecipativa, avente ad oggetto il maggior reddito da partecipazione derivante dalla presunzione di distribuzione dei maggiori utili accertati a carico della società partecipata, non sussiste litisconsorzio necessario tra società e soci, ravvisandosi unicamente un nesso di pregiudizialità-dipendenza tra l’accertamento sociale e quello del socio. Il difetto di legittimazione della sottoscrizione dell’atto di appello da parte del funzionario di un ufficio periferico dell’Agenzia delle entrate, ove non sia esibita una specifica delega, non è rilevabile d’ufficio, trattandosi di circostanza che deve essere eccepita dal contribuente. La delega di firma all’atto impositivo ha natura di mero decentramento burocratico e non richiede indicazione nominativa, essendo sufficiente l’individuazione della qualifica rivestita dall’impiegato delegato.

Il Fatto

Il contribuente impugnava l’avviso di accertamento con cui l’Ufficio, accertato un maggior reddito derivante da utili ritenuti distribuiti in quanto socio di una società di capitali a ristretta base partecipativa, provvedeva a recuperare le imposte dovute a titolo di IRPEF ed addizionali, oltre sanzioni e interessi. Con distinto avviso era stato imputato in capo alla società, che non aveva presentato dichiarazione fiscale, un reddito d’impresa derivante dal recupero di ricavi analitici non dichiarati.

Le ragioni del contribuente non trovavano accoglimento nei gradi di merito. Avverso la sentenza della CTR il ricorrente proponeva ricorso per cassazione articolato in sei motivi, cui resisteva l’Agenzia delle entrate con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il primo motivo, con cui si denunciava la motivazione apparente della sentenza di appello. Il motivo è infondato: l’assenza di motivazione, la sua mera apparenza o l’intrinseca illogicità implicano una violazione di legge costituzionalmente rilevante e integrano un error in procedendo deducibile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. Nel caso concreto la CTR aveva esaminato analiticamente ciascuna censura, esplicitando in modo chiaro ed esaustivo l’iter logico seguito.

Il secondo motivo, relativo all’art. 42 d.P.R. n. 600/1973 e alla carenza di legittimazione del firmatario dell’avviso, è giudicato inammissibile per sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, perché articolato sui profili incompatibili dei n. 3 e n. 5 dell’art. 360. Nel merito è comunque infondato: la delega alla sottoscrizione ha natura di delega di firma, non di funzioni, e può essere attuata anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l’individuazione della qualifica del delegato.

Il terzo motivo, sulla nullità della costituzione in appello dell’Agenzia, è infondato. Il difetto di legittimazione della sottoscrizione da parte di un funzionario periferico non è rilevabile d’ufficio, dovendosi in mancanza presumere che l’atto provenga dal soggetto legittimato. La rappresentanza processuale dell’articolazione periferica si concentra sul capo dell’ufficio e sul preposto all’ufficio legale, con la conseguenza che è irrilevante la dichiarazione di illegittimità costituzionale del citato art. 8, comma 24.

Il quarto motivo, sulla mancata instaurazione del contraddittorio, è inammissibile per le medesime ragioni di sovrapposizione e comunque infondato. Le Sezioni Unite n. 24823/2015 hanno chiarito che l’obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale sussiste esclusivamente per i tributi armonizzati, mentre per quelli non armonizzati esso sussiste solo ove specificamente sancito. Nel caso di specie si verteva in ambito di indagini cd. a tavolino, non svolte presso i locali del contribuente.

Il quinto motivo è infondato. Il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile d’ufficio, e la contestazione non è inammissibile per violazione del divieto di nova in appello. Tuttavia non è ravvisabile in radice un’ipotesi di litisconsorzio necessario: tra l’accertamento sociale e quello dei soci sussiste unicamente un nesso di pregiudizialità-dipendenza; il mancato intervento di uno dei soci non comporta violazione dell’art. 14 d.lgs. n. 546/1992. Il sesto motivo, sul vizio di motivazione, è inammissibile, non essendo censurabile l’insufficienza del discorso argomentativo e non essendo denunciabile il vizio quando le sentenze di merito siano fondate sulle medesime ragioni di fatto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *