Falso diploma e danno erariale: utilità parziale della prestazione e riduzione equitativa (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 122 del 14.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa per l’accesso a graduatorie scolastiche mediante titolo di studio falso, il giudice contabile non può limitarsi al richiamo dell’art. 2126 cod. civ. per escludere il danno erariale. La norma civilistica opera sul piano del sinallagma e della retribuibilità della prestazione, non su quello del pregiudizio subito dall’amministrazione. Il danno va accertato in concreto, valutando l’utilità della prestazione effettivamente resa e ponendo a raffronto le caratteristiche della prestazione richiesta con quelle erogate. Il possesso di un altro titolo abilitante e la modestia delle mansioni possono fondare una riduzione equitativa del quantum. Resta ferma la sussistenza del danno, perché l’amministrazione ha ottenuto una prestazione di minor valore rispetto a quella cui aveva diritto. La riduzione va operata ai sensi dell’art. 1226 cod. civ.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti cita un collaboratore scolastico per il presunto danno erariale di euro 40.567,64, corrispondente alle retribuzioni percepite. Il convenuto avrebbe attestato falsamente il possesso di un diploma di qualifica professionale, apparentemente conseguito con il massimo dei voti, utilizzandolo per l’accesso alla terza fascia delle graduatorie del personale ATA.
Gli elementi indiziari derivano da procedimenti penali ancora in corso, relativi a un’organizzazione dedita alla falsificazione di diplomi. Il convenuto avrebbe svolto supplenze presso un istituto piemontese in tre periodi. La difesa eccepisce la nullità dell’atto di citazione, invoca i rapporti tra giudizio contabile e penale e sostiene l’insussistenza del danno, avendo il convenuto altro titolo abilitante e avendo comunque proficuamente lavorato.
La Motivazione della Corte
La Sezione rigetta l’eccezione di nullità. L’art. 87 cod. giust. cont. richiede la corrispondenza sui soli fatti essenziali, non sulle ragioni giuridiche, e la difformità rileva solo se equiparabile alla mancanza dell’invito a dedurre. Nel caso concreto la completezza dell’invito è confermata dalle argomentazioni di merito svolte dalla difesa.
Quanto ai rapporti con il giudizio penale, la Corte richiama il principio di separazione dei giudizi e l’assenza di un rapporto di pregiudizialità in senso stretto. La sospensione non è necessaria, dovendosi salvaguardare la ragionevole durata del processo e l’azione del pubblico ministero contabile.
Nel merito, dagli elementi indiziari emerge la falsità del titolo e la piena consapevolezza del convenuto, che non può aver sostenuto un esame mai tenuto. La condotta è quindi dolosa. La circostanza che il convenuto disponesse di altro titolo idoneo non incide sul nesso causale, poiché egli indicò il diploma falso per ottenere il maggior punteggio e una posizione migliore in graduatoria.
Sulla quantificazione, la Corte rimedita l’orientamento che nega ogni utilitas richiamando l’art. 2126 cod. civ.. Tale norma tutela la retribuibilità della prestazione, non esclude il danno erariale, che va valutato caso per caso confrontando prestazione richiesta ed effettivamente resa. Nel caso concreto, le mansioni consistevano in sorveglianza e pulizia e il convenuto possedeva altro titolo abilitante: sussiste dunque una qualche utilità per l’amministrazione.
Il danno non è però integralmente escluso, perché la condotta ha privato l’amministrazione della migliore prestazione che avrebbe potuto rendere il candidato pretermesso. Il Collegio stima equitativamente un danno da minor valore della prestazione pari al 40%, riconoscendo per il residuo l’utilità percepita. Condanna quindi al pagamento di euro 16.227,00, oltre interessi e spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1226 c.c. – Valutazione equitativa del danno
- Art. 2126 c.c. – Prestazione di fatto con violazione di legge