Equo indennizzo e pensione privilegiata tra difetto di giurisdizione e simmetria amministrativa (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 70 del 26.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La Corte dei conti non ha giurisdizione sulla domanda di equo indennizzo, che trova il proprio fondamento nella disciplina del rapporto di impiego e non in quella previdenziale, con la conseguenza che la relativa controversia è devoluta al giudice del rapporto di lavoro, individuato nel giudice amministrativo. A fronte di un provvedimento amministrativo che neghi la dipendenza dell’infermità da causa di servizio e l’equo indennizzo, il difetto di giurisdizione va rilevato d’ufficio con priorità rispetto al merito, in applicazione del principio della ragione più liquida. La domanda di pensione privilegiata proposta nel medesimo ricorso è inammissibile quando non sia preceduta da una specifica istanza amministrativa diretta al riconoscimento di quel bene della vita, non potendo supplire il solo diniego sulla causa di servizio e sull’equo indennizzo. Il principio dell’unicità dell’accertamento della dipendenza da causa di servizio non supera l’omissione della domanda amministrativa imposta dal codice di giustizia contabile, norma sopravvenuta.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato davanti alla Corte dei conti il decreto con cui il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri aveva respinto l’istanza volta all’accertamento della dipendenza da causa di servizio di una patologia cervicale e al riconoscimento dell’equo indennizzo. Il ricorso era stato redatto personalmente in forma di lettera indirizzata non alla Corte, bensì al Comitato di vigilanza per le prestazioni previdenziali.
Il Ministero della difesa, costituitosi, ha eccepito in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione contabile in materia di equo indennizzo e l’assenza di interesse concreto; nel merito ha sostenuto la natura vincolata del provvedimento, adottato all’esito dell’accertamento del Comitato di verifica. Nelle conclusioni dell’atto introduttivo il ricorrente ha chiesto anche il riconoscimento della pensione privilegiata.
La Motivazione della Corte
Il giudice rileva anzitutto che il ricorso introduttivo non contiene una domanda giurisdizionale, ma un’istanza rivolta al Comitato di vigilanza, e difetta pertanto di uno dei requisiti previsti a pena di inammissibilità dall’art. 152 c.g.c. L’intervento successivo del procuratore non può sanare la carenza, né la riserva di produrre ulteriori prove assume rilievo.
Su tale rilievo prevale però il difetto di giurisdizione. La Corte richiama il principio della ragione più liquida e l’obbligo di decidere gradatamente le questioni, affermato da Cass. civ. Sez. Un. n. 24883 del 2008: il giudice deve accertare la propria giurisdizione prima di esaminare il merito. La questione è quindi esaminata per prima, perché idonea a definire immediatamente la controversia.
L’accertamento della dipendenza da causa di servizio costituisce il presupposto di più diritti: dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata. Poiché la controversia sull’equo indennizzo spetta al giudice del rapporto di lavoro e quella sulla pensione al giudice delle pensioni, la giurisdizione si determina in base all’assetto di interessi manifestato sul piano sostanziale. Nel caso concreto l’accertamento rileva come presupposto dell’equo indennizzo, secondo la domanda amministrativa e il conseguente diniego impugnato.
La Corte richiama Cass. Sez. Un. ord. n. 4325/2014, che devolve alla Corte dei conti anche la sola domanda di mero accertamento della causa di servizio quale presupposto del trattamento pensionistico privilegiato, e la giurisprudenza contabile secondo cui la competenza del giudice contabile resta circoscritta alle questioni previdenziali. Sull’equo indennizzo è quindi dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo, ai sensi degli artt. 2 e 3 d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 133, comma 1, lett. i, d.lgs. n. 104/2010; la riassunzione è possibile nei termini dell’art. 17 c.g.c.
Quanto alla pensione privilegiata, la domanda è inammissibile per l’assenza di una preventiva istanza amministrativa. La Corte richiama le SS.RR. n. 12/2023/QM/PRES, che ammettono il ricorso fondato sul solo diniego di dipendenza, ma ne circoscrive la portata al presupposto di un provvedimento amministrativo impugnato sul nesso eziologico. Il principio di unicità dell’accertamento dell’art. 12 d.P.R. n. 461/2001 non consente di superare l’omissione della domanda, poiché la simmetria tra istanza amministrativa e ricorso impone che entrambe abbiano a oggetto lo stesso bene della vita. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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